User Generated Content: L’importante è esserci (legalmente)

Prosegue l’analisi, iniziata a maggio, delle problematiche che coinvolgono i vari "anelli della catena" all’interno del cosiddetto Web partecipativo, così definito recentemente anche a livello comunitario 

Pubblicato il 01 Set 2008

Questo articolo prova a individuare alcuni tra gli
aspetti giuridici fondamentali che regolano la fattispecie,
“incrociandoli” con le istanze che maggiormente
emergono dalla crescita esponenziale degli User Generated
Content (UGC). Come nella prima parte dell’articolo,
vengono utilizzati esempi relativi a contenuti musicali con la
consapevolezza che le medesime considerazioni possono essere
mutuate anche per fattispecie diverse.

Le prime due potenziali
patologie sono
l’utilizzo di materiale protetto senza
autorizzazione
(riconducibile ad una generica
violazione del copyright), e la sua
manipolazione
. Il tutto “coronato” dalla
divulgazione
on line del risultato. Se
volessimo descrivere il
tracciato genetico
dell’UGC vedremmo (dall’alto): Autore ->
© -> (titolare dello sfruttamento economico)
–> content/host –> user –> Web.
Vista dal basso, invece, la catena è percepita in modo assai
diverso: user/creatore -> contenuto (manipolato) –>
Web. Da questa diversa percezione del fenomeno nascono alcuni
dei problemi principali che proviamo ad esaminare in
breve.

Tecnicamente un contenuto UGC potrebbe essere
definito
pirata
se l’utente, senza autorizzazione, prende
un qualsiasi materiale protetto e lo trasforma in qualcosa
d’altro
. Sorvoliamo per il momento
l’aspetto dell’accesso al materiale di terzi e
veniamo al
core: la sua modifica (in
senso lato). L’abbinamento, modifica, manipolazione di
un’opera protetta (nell’ottica comunitaria: con un
tangibile “sforzo creativo”) necessita, in linea di
principio il consenso espresso del titolare dell’opera o,
e/o dell’avente diritto al suo sfruttamento economico.
Nella prospettiva degli UGC, e non solo, la differenza può non
essere marginale. L’autore dell’opera potrebbe non
voler acconsentire a qualsiasi uso “diverso” della
propria opera
a prescindere da qualsiasi
ritorno di natura economica o altra utilità. Lo stesso
potrebbe non essere per il titolare dei diritti di sfruttamento
economica dell’opera stessa. Il problema, a dire il vero,
si pone anche al di fuori degli UGC in senso stretto, ma si
estende ad ambiti ben più tradizionali. Tralasciamo tutta la
problematica delle cosiddette opere derivative (che attengono
più alla titolarità dell’opera stessa che al contenuto
intrinseco), per affrontare la situazione più
“radicale”. In ordinamenti molto conservatori,
quali la Legge sul Diritto d’Autore italiana, alcune
prerogative dell’autore dell’opera non sono
rinunciabili e/o del tutto delegabili. Stiamo parlando
evidentemente del diritto morale e della sua natura
inalienabile ed assolutamente imperativa.

Partendo da figure tradizionali e pienamente
“contrattualizzate” (per natura rivolte allo
sfruttamento economico), proviamo a tracciare un percorso
esemplificativo (ancorché
stilizzato).
Nel contratto di cessione editoriale di un opera musicale,
l’autore può preventivamente autorizzare che
l’opera stessa sia “accoppiata”, anche
parzialmente, con immagini, filmati o altri realizzazioni
grafico/visive per lo sfruttamento del
la stessa.
Si pensi alla “banale” sincronizzazione di un
frammento dell’opera per la realizzazione di uno spot
pubblicitario (ove magari si utilizzi la sola melodia
alterandone il testo), ovvero l’utilizzo della stessa,
insieme ad immagini o parole, quale sigla di un programma
televisivo/cinematografico. Uno spot televisivo, dove ad una
melodia famosa sulla quale siano state inserite parole diverse
e accoppiata ad immagini, è di fatto un (U)GC dove lo

user è però un’impresa, che ha
regolarmente negoziato l’utilizzo del diritto con
l’avente diritto. A nessuno sorgerebbe il dubbio che,
diritto al corrispettivo a parte, l’autore possa dolersi
di una simile
applicazione della propria
opera, ma anzi, oltre alle remunerazione, vi sarà quasi
certamente un ritorno in termini di immagine e notorietà a
favore dell’autore stesso. Immaginiamo invece che
l’opera o un frammento di essa venga utilizzata per la
campagna elettorale di un partito politico, oppure la stessa
diventi “colonna sonora” di un film pornografico.
Quale potrebbe essere la reazione dell’autore? A quali
rimedi si potrebbe ricorrere? Saremmo ancora nell’alveo
delle normali prerogative di sfruttamento economico
dell’opera o passati in ambiti ove l’assenso (o il
non diniego) dell’autore diviene indispensabile?

Banalizzata e semplificata a scopo divulgativo, una parte
non secondaria delle problematiche insorte nell’analisi
pratica degli UGC è proprio quella che attiene ad impieghi
“non graditi” dei contenuti protetti, ancorché per
“uso privato, ma diffusi via web.

Usciamo ora dallo schema dello sfruttamento economico
dell’opera protetta e spostiamoci alla mera divulgazione
(on-line) dell’opera manipolata. Come è noto, il
fenomeno degli UGC parte “dal basso” e cioè
dall’utente, il quale può non avere alcuna sensibilità
giuridica in tema di impiego dei contenuti. Per tal motivo,
oltre alla legittimità, per così dire endemica,
dell’accesso a contenuti di terzi, se ne potrebbe
aggiungere un’ulteriore “derivata” dalla
prima ed autonomamente censurabile, almeno in alcuni sistemi
giuridici quali l’italiano, in base al sopraccitato
diritto morale.

Al di là della portata pratica limitata del precetto
normativo, non fosse altro che per la sua restrittiva
applicazione da parte dei Tribunali, il principio
giuridico del diritto morale potrebbe conoscere una
“nuova giovinezza” esattamente

a causa del diffondersi
degli UGC
. Ancorché ci si trovi ancora nel alveo di
UGC “amatoriali” o comunque realizzati dagli utenti
senza alcuna velleità di sfruttamento massificato, uno stop
(domestico) potrebbe arrivare dall’espresso diniego
(motivato) sull’impiego dell’opera per scopi non
graditi. Oltre alle molteplici

querelle sulla fondatezza del
richiamo al diritto morale, di non facile (ed univoca)
soluzione sarà poi l’individuazione del legittimato
passivo nei confronti del quale dovrà rivolgersi
l’autore. Eccoci dunque alla seconda delle problematiche
che emergono prepotentemente nell’affrontare la
fattispecie UGC: i profili di responsabilità soggettiva
(sostanziale e processuale). Come si individua il responsabile
delle violazione? Qual è il principio cardine al quale
appellarsi? Altri sistemi giuridici prevedono (seppur con molti
limiti) il
fair use quale eccezione alla
violazione del diritto d’autore. Anche in questo caso uno
degli elementi centrali per delineare il discrimine tra il
tollerato ed il lecito è la componente di ritorno economico
dell’operazione.

Recenti pronunce, peraltro in linea con la normativa
comunitaria in tema di responsabilità (penale) del

provider, tendano ad escludere il coinvolgimento
di quest’ultimo se non nei casi in cui a fronte di una
conoscenza (o conoscibilità) di un illecito, lo stesso ISP non
sia tempestivamente intervenuto per rimuovere il contenuto
“incriminato”. Se nelle ipotesi di diffamazione o
altri reati (un tempo) tipici per gli editori (ad esempio di
quotidiani o magazine) la normativa UE ed i tribunali si sono
mossi in modo coerente, in tema di violazione del copyright è
necessario, a mio avviso, un intervento legislativo più
puntuale. Per quanto non recentissima, è interessante
l’ordinanza del Tribunale de Grande Instance di Parigi
(datata 22 giugno 2007) sull’attività di hosting di un
Internet Provider. Con tale ordinanza è stato accertato che
ove un ISP (nel caso
myspace) metta a
disposizione uno spazio per contributo di utenti ospiti, e nel
contempo diffonda pubblicità ad ogni accesso, esso assume la
qualifica di editore ed è responsabile per quanto ivi
pubblicato dagli utenti in violazione del diritto
d’autore, assumendo un generale obbligo di sorveglianza
previsto dagli artt. 14 e 15 della Direttiva EU 2000/31/CE sul
commercio elettronico. Per la medesima fattispecie in ambito
italiano si applicherebbe l’art. 14 del Dlgs 70/2003. In
base a questo principio, anche nelle ipotesi in cui
l’autore dell’opera invochi il ricorso al diritto
morale per impedire la pubblicazione di una non gradita
“manipolazione” dell’opera, il soggetto
passivo a cui rivolgersi sarebbe nuovamente l’ISP.

Per completezza di esposizione è indispensabile
evidenziare che, per converso, l’ISP ha ampio spazio di
difesa, in particolare nelle realtà “non
moderate”, in assenza di uno specifico obbligo di
controllo,. Il dibattito potrebbe estendersi all’infinito
poiché come abbiamo visto all’inizio, ogni

player della catena ha sensibilità ed esigenze
diverse, se non addirittura contrapposte.

Quale rimedio allora perché il fenomeno UGC
diventi
anche una realtà giuridica regolamentata?
La soluzione potrebbe essere una licenza “lenzuolo”
che consenta all’operatore (content, ISP o altro) di
mettere legittimamente a disposizione degli

user contenuti disponibili
per il loro intervento creativo, sia esso casuale e
amatoriale, o più strutturato come i recenti

tools che consentono mash-up
professionali. Ovviamente tale licenza dovrà avere quale
presupposto, a monte, che tutti gli aventi diritto abbiamo
conferito mandato espresso al licenziante di negoziare un
contratto che, a sua volta, consenta agli

user manipolare a proprio
piacimento le opere, sempre con il limite di un uso
“privato” delle stesse e non per fini commerciali.
Allo stato attuale esistono già fattispecie
“singole” quale la licenza on line per il materiale
di Peter Gabriel da parte di RealWorld, che mette a
disposizione degli utenti un

package di contenuti e strumenti
per la successiva elaborazione degli stessi, fissando con
precisione estrema le facoltà ed i limiti di tale
licenza.

In quest’ottica, e seguendo i principi fissati dai
principali operatori del sistema insieme ai grandi

publisher internazionali (si confronti:
UGCPrinciples.com), è auspicabile una presa di
posizione ufficiale anche da parte del legislatore e delle
varie organizzazione internazionali a protezione del copyright
affinché si addivenga ad una piattaforma comune
.
Potrebbe non essere necessario modificare la legge sul
copyright, limitandosi in una prima fase, a ridisegnare meglio
i contorni dei diritti, obblighi e relative responsabilità di
tutti gli operatori attivi sul
Web.

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