Blockchain e Non fungible token (NFT): applicazioni pratiche tra tecnica e diritto

Sarebbe auspicabile, in Italia, riuscire a ultimare un percorso di sandbox normativa che possa agevolare le aziende a operare in tali ambiti con la maggior sicurezza giuridica possibile

Pubblicato il 15 Mar 2021

Salvatore Buscema

Qubit Law Firm

Davide Marchese

Qubit Law Firm

Massimiliano Nicotra

Senior Partner Qubit Law Firm

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Nel mondo degli utilizzatori della blockchain, ma non solo tra loro, si stanno sempre più diffondendo applicazioni e settori in cui trovano impiego i Non Fungible Token (NFT), tanto che oramai sono stati creati dei veri e propri marketplace che consentono un rapido e immediato scambio degli stessi (si vedano, come esempi, Opensea o SuperRare).

Cosa sono i Non fungible token

I Non Fungible Token (che sono diventati famosi anni fa grazie ai cryptokitties) vengono definiti comunemente come “oggetti digitali creati su blockchain unici e immodificabili”; in altre parole, ciò che viene creato su una blockchain (in gergo “mintato”) è una registrazione che rappresenta un “oggetto” (fisico o digitale) unico. In termini più generali si può affermare che i NFT riescono a riportare nel mondo digitale il concetto di scarsità dei beni presente nel mondo reale, rendendo uniche delle rappresentazioni informatiche che per loro natura sarebbero indefinitamente riproducibili.

Tale aspetto era stato sottolineato già da Nick Sazbo (l’inventore del termine smart contract) che aveva originariamente parlato di “onerosità non falsificabile” in questi termini: “Che cosa hanno in comune oggetti d’antiquariato, tempo e oro? Sono onerosi a causa o del loro costo originale o dell’improbabilità della loro storia, e questa onerosità è difficile da falsificare. [..] Ci sono alcuni problemi legati all’implementazione dell’onerosità a prova di falsificazione su un computer. Se tali problemi potessero essere superati, si potrebbe ottenere un oro fatto di bit”.

Più nello specifico i NFT si differenziano dai token fungibili per essere indivisibili (quindi sempre rappresentativi di quantità unitarie) e poter quindi rappresentare oggetti unici.

Come si suddividono i token

Normalmente, dal punto di vista degli sviluppatori, soprattutto su blockchain Ethereum, i token possono essere suddivisi in categorie in base al loro standard; a titolo esemplificativo, lo standard ERC 20 rappresenta i token fungibili, l’ERC 1155 rappresenta i token semi fungibili e, infine, lo standard ERC 720 rappresenta la categoria dei token non fungibili. Tuttavia, ciò è vero solo in parte, in quanto la realtà è che a oggi non vi è uno standard unico per rappresentare tutte le tipologie di token infungibili, anche per le differenti applicazioni degli stessi che sono state nel tempo realizzate.

Cercando di seguire le classificazioni dei token che sono state svolte nel tempo (a partire dai provvedimenti della FINMA sino ad arrivare alle indicazioni di contenuti negli studi pubblicati dalla Banca d’Italia) appare difficile riuscire a inquadrare tali tipologie di token in un’unica categoria.

Essi, infatti, possono incorporare una varietà di diritti che li fanno ricadere, di volta in volta, in una o in un’altra delle tipologie (ad esclusione dei “Payment token” che hanno la caratteristica tipica della fungibilità) più comuni individuate quali:

  1. Asset token: rappresentano un determinato diritto su un bene materiale o immateriale. La tipologia di diritto assegnato a colui a cui risulta assegnato il token dalle registrazioni sulla blockchain viene decisa da colui che “minta” il token (ossia che lo crea). Tipicamente quando si vogliono creare token che rappresentano oggetti unici gli NFT la scelta primaria per tale tipologia;
  2. Utility token: conferiscono un diritto di accesso a beni o servizi; anche in tali ipotesi gli NFT possono essere utilizzati in quei casi in cui si vuole assicurare che solo un certo numero di utenti possa usufruire del bene o servizio (ad esempio per applicazioni di ticketing per spettacoli o eventi, ma anche trasporti e ambiti similari);
  3. Security token: questa categoria rappresenta azioni, obbligazioni e in generale strumenti finanziari (che, si ricorda, rientrano nella disciplina della MIFID II e, nel nostro ordinamento, in quella stabilita nel Testo Unico della Finanza). È evidente che anche in tal caso i NFT possono rappresentare le singole partecipazioni (o strumenti finanziari in generale) trasferendo i diritti in essi incorporate mediante le transazioni svolte su blockchain.

Per cercare di inquadrare giuridicamente la natura dei Non fungible token è opportuno ricordare che il diritto civile considera un bene fungibile quando lo stesso può essere individuato all’interno di un genere e può essere scambiato con un altro bene dello stesso genere (ad es. il denaro); abbiamo un bene infungibile, invece, quando non può essere effettuata tale sostituzione tra beni in quanto lo scambio non soddisferebbe l’interesse del creditore. In altre parole, non è possibile offrire un bene infungibile in cambio di un altro bene infungibile, perché ogni bene di questa categoria ha delle caratteristiche intrinseche uniche (un esempio di bene infungibile può essere rappresentato da un’opera d’arte).

Non fungible token
Un disegno di Banksy è stato bruciato a Brooklyn da un gruppo di appassionati di arte appartenenti a una società di blockchain chiamata Injective Protocol. L’opera, intitolata Morons (White) è stata acquistata per 96 mila dollari (circa 80 mila euro), prima di essere bruciata e trasformata in NFT.

Alla luce di tali considerazioni ci si può fermare a riflettere su quale strumento giuridico, già riconosciuto dal nostro ordinamento, potrebbero rientrare astrattamente i Non fungible token.

Non fungible token e Codice civile

Secondo il nostro Codice civile, nell’ambito dei titoli di credito in generale, esiste la categoria dei “titoli rappresentativi di merci” (art. 1996 c.c.).

Essi possiedono delle caratteristiche specifiche, a titolo esemplificativo in quanto:

  • rappresentano il possesso (mediato) della merce;
  • assicurano al possessore la consegna della merce;
  • il possessore può disporre della merce anche solamente trasferendo il titolo.

Tutte queste azioni e caratteristiche che abbiamo appena elencato potrebbero essere incorporate nei NFT.

Ciò ha fatto si che il mercato (e l’economia legata ai sistemi blockchain) si sia subito interessato, soprattutto nel mondo Ethereum, agli NFT, soprattutto in ambiti come il gaming (per riconoscere agli utenti la titolarità di oggetti unici presenti in gioco), la supply chain e l’arte.

Una delle applicazioni che sta, infatti, prendendo sempre più piede è all’interno del mercato delle opere d’arte (o cryptoarte). Oggi è possibile acquistare un’opera d’arte (reale o digitale) tramite l’acquisto di un token non fungibile, potendo divenire – a seconda dei diritti riconosciuti dall’artista che emette il token – proprietari dell’opera, licenziatari di determinati diritti di utilizzo o anche, più semplicemente, titolari di un diritto di duplicarla e diffonderla.

Authentic Banksy Art Burning Ceremony (NFT)

Authentic Banksy Art Burning Ceremony (NFT)

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Video: L’opera di Bansky viene bruciata in diretta e trasformata in Non fungible token dopo la vendita

Una delle difficoltà attuali, che si sta cercando di risolvere con l’introduzione di nuovi standard (come i token ethitem creati da ricercatori italiani), è proprio quella di dare immediata contezza a colui che acquista il token infungibile di quali siano i diritti associati al NFT, incorporando all’interno dei metadati associati al token anche i termini che disciplinano tali aspetti.

È importante notare che, grazie alla tecnologia blockchain, vi è sempre la possibilità di risalire al soggetto che ha creato quel determinato NFT (e quindi l’oggetto ad esso ricollegato) garantendone in tal modo l’autenticità. Sulla blockchain, inoltre, saranno visibili le transazioni relative al token e, mediante i marketplace di opere di cui si è accennato sopra, si potrà ricostruire il prezzo medio di vendita del token e dell’oggetto – reale o virtuale – a esso collegato.

La tokenizzazione degli oggetti scambiati

Altra importante applicazione pratica è rappresentata dalla tokenizzazione degli oggetti venduti e scambiati nel mondo del gaming. In questo mercato, molto più che in altri, si è assistito a uno sviluppo pratico e applicativo rilevante. Pensiamo, ad esempio, al progetto “The Sandbox” dove chiunque può acquistare un terreno (land), divenire unico proprietario e disporne a suo piacimento (nonché esportare oggetti così creati su Minecraft). O ancora, pensiamo ai famosi “Cryptokitties”, dove chiunque può acquistare un gattino virtuale unico, scambiarlo, offrirlo in adozione o farlo accoppiare con altri kitties, per poi alla fine, ricavarne un guadagno dalla vendita.

In conclusione, considerato che gli sviluppi maggiori di NFT si sono avuti sulla blockchain di Ethereum e che nel prossimo futuro – sicuramente – vi sarà un incremento di questa tendenza di mercato, anche grazie al lancio di Ethereum 2.0, le molteplici forme di applicazione degli NFT e la sempre più facilità con cui i medesimi possono essere “mintati”, anche grazie a standard che ne assicurano una maggiore trasparenza e utilizzabilità, è auspicabile che quanto prima si riesca a ultimare in Italia un percorso di sandbox normativa che possa agevolare le nostre aziende a operare in tali ambiti con la maggior sicurezza giuridica possibile, incentivando la creazione di startup e la diffusione degli utilizzi di tali strumenti, con possibilità di apertura di nuovi mercati.

Immagine fornita da Shutterstock.

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