Quando viene emessa una fattura elettronica, il Sistema di interscambio effettua i controlli formali, se non ci sono problemi l’emittente avrà una ricevuta di consegna, ma se son presenti anomalie il documento viene scartato. In tal caso viene rilasciata la notifica di scarto (entro un limite massimo di tempo di 5 giorni), trasmessa mediante lo stesso canale da cui tale documento è stato ricevuto, e l’emittente dovrà attivarsi per correggere l’anomalia e adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi.
Data la delicatezza del tema, Confindustria ha chiesto, per non rallentare il processo di fatturazione elettronica, di limitare lo scarto a motivi legati a errori di compilazione in violazione della normativa IVA o a discordanze relative alle esigenze della trasmissione elettronica. Per esempio, una fattura elettronica potrà essere scartata dal SdI nel caso in cui sia inviata in un formato differente da quello xml o manchi un dato obbligatorio prescritto dalla disciplina IVA (partita IVA dei soggetti coinvolti, data, numero, eccetera). Inoltre, sarà scartata una e-fattura che rechi l’indicazione di una data posteriore a quella dell’invio oppure, ancora, comporta lo scarto l’incongruenza tra i dati indicati (indicazione dell’aliquota IVA pari a zero e contestuale mancata indicazione della motivazione di non imponibilità, oppure, indicazione di aliquota pari a zero ma imposta diversa da zero e così via).
D’altra parte, il SdI non effettua controlli nel merito dei dati inseriti, l’unico controllo sostanziale che viene eseguito è quello della verifica dell’esistenza della partita IVA o del codice fiscale nell’Anagrafe tributaria, mentre non viene fatto lo stesso controllo sugli altri dati anagrafici.
Dato che, come si è detto, la notifica di scarto può arrivare anche a distanza di qualche giorno, è stato chiarito che l’emittente non deve incorrere nella violazione di tardiva fatturazione (ovviamente se il precedente invio è avvenuto nei termini previsti). Resta ancora al momento in sospeso la questione della datazione della fattura elettronica inviata in seguito a uno scarto: l’Agenzia delle Entrate consiglia (secondo un documento del 4/10/2018) di riportare lo stesso numero progressivo di fattura e la stessa data del documento scartato.