Bitcoin: valuta innovativa, simbolo della trasformazione digitale del mercato economico e coacervo delle maggiori tecnologie innovative degli ultimi anni. Ad oggi non risulta, in Italia, oggetto di un’apposita disciplina fiscale. Per tale motivo l’inquadramento fiscale delle valute virtuali è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza, finalizzati a ricondurla alle disposizioni già esistenti nel nostro ordinamento, specialmente per le modalità di dichiarazione e tassazione della stessa.
Ecco un’analisi sintetica dei principali provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che ci aiutano meglio a capire come inquadrare, all’interno della normativa fiscale italiana, le valute digitali.
In che cosa consiste il Bitcoin?
Il Bitcoin consiste in una criptovaluta o valuta virtuale, ossia un sistema di pagamento interamente virtualizzato. Nato nel 2008, presenta caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle monete tradizionali: tipica di tale valuta non è solo l’assenza di un ente centrale che ne regoli lo scambio o di meccanismi finanziari tradizionali, ma anche la modalità tramite cui la moneta viene generata e trasferita.
Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. del 25 maggio 2017, si intende per “valuta virtuale”, “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi” che viene “trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.
Anche l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 72 del 02.09.2016, si è occupata di chiarire cosa possa intendersi per Bitcoin, giungendo a definire lo stesso come una “moneta alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria”.
“La circolazione dei Bitcoin, quale mezzo di pagamento”, afferma l’AdE, “si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge. Si tratta, pertanto, di sistema di pagamento decentralizzato, che utilizza una rete di soggetti paritari (peer to peer) non soggetto ad alcuna disciplina regolamentare specifica né ad una Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Le criptovalute, inoltre, hanno due ulteriori fondamentali caratteristiche. In primo luogo, non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico bensì su dispositivi elettronici (ad esempio smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi. In secondo luogo, i Bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici. In sostanza, i Bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di una applicazione software. Per utilizzare i Bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
– acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
– accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.
Gli user utilizzano le monete virtuali, in alternativa alle valute tradizionali principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme on line che consentono lo scambio di bitcoin con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso cambio (ad esempio, è possibile scambiare Bitcoin con euro al tasso BTC/EURO)”.
È possibile, quindi, disporre in vari modi della criptovaluta:
- Può essere conservata all’interno del wallet personale, al fine di investirla nel medio-lungo periodo e ricavarne un utile derivante dall’aumento del suo valore, allo stesso modo in cui si fanno investimenti in borsa;
- Ugualmente, può essere acquistata e venduta su specifiche piattaforme di scambio, a fini speculativi;
- Può essere utilizzata, infine, come vera e propria moneta di scambio, per l’acquisto di beni e servizi online.
Ciò premesso, al fine di comprendere il trattamento fiscale di cui godono le criptovalute, occorre analizzare tre aspetti principali:
- imposizione a fini IVA;
- imposizione a fini IRPEF per le persone fisiche;
- imposizione a fini IRES e IRAP per le persone giuridiche, le quali sono soggette anche a specifici obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione ai sensi della normativa vigente in materia di lotta al riciclaggio.
L’imposizione IVA nei confronti delle valute virtuali e dei Bitcoin
All’interno della citata Risoluzione dell’AdE, la quale prende in esame le operazioni di cambio di valuta, al fine di definire il trattamento fiscale applicabile, più in generale, alle valute virtuali, si fa specifico riferimento ai principi sanciti dalla sentenza del 22 ottobre 2015 resa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-264/14.
In tale sentenza, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale (come i Bitcoin) e viceversa, “effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti”, costituiscono delle vere e proprie prestazioni di servizio a titolo oneroso e che, pertanto, l’attività di intermediazione di valute tradizionali con valute virtuali, ove svolta in modo professionale e abituale, è da ritenersi pienamente rilevante ai fini dell’applicazione non solo dell’IVA, ma anche dell’IRES e dell’IRAP (dei quali si discuterà nel seguito).
I presupposti individuati dalla Corte per l’applicazione dell’IVA sono, dunque, tre:
- La qualificazione dell’attività di commercializzazione di Bitcoin quale prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso;
- L’accettazione delle valute digitali, da parte dei soggetti che pongono in essere la transazione, quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali;
- L’utilizzo della valuta virtuale con l’esclusiva finalità di mezzo di pagamento.
Ove tali presupposti sussistano, la prestazione di servizi di cambio di valuta, “effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti”, deve ritenersi rientrante nell’ipotesi disciplinata dall’art. 135 par. 1 lett. e) della Direttiva IVA e, conseguentemente, esente IVA ai sensi dell’art. 10 c. 1 n. 3) del d.P.R. n. 633/1972, al pari delle operazioni di scambio compiute con valute tradizionali.
L’imposizione IRPEF nei confronti delle valute virtuali e dei Bitcoin
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Risoluzione n. 72/E/2016, affronta anche il tema dell’applicabilità, alle valute virtuali, della normativa IRPEF. Per trovare una risposta a tale quesito, si assimilano, a fini fiscali, le valute virtuali alle valute estere, rendendo così applicabile alle operazioni svolte mediante uso di Bitcoin l’articolo 67 del DPR n. 917/86.
La norma in esame prevede che sono rilevanti, ai fini IRPEF, tutte le operazioni di cessione a titolo oneroso che generino plusvalenze a “condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui”.
L’eventuale plusvalenza rilevante creata dall’utilizzo di valuta virtuale in luogo delle valute tradizioni, sarà determinata in base alla differenza tra il controvalore della moneta virtuale ceduta e il costo di acquisto della stessa, in applicazione dell’art. 67 comma 1-bis TUIR, il quale prevede che si considerano “cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli acquisiti in data più recente”; la plusvalenza così calcolata, dovrà poi essere inserita nel quadro RT del modello dei redditi e, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D. Lgs. 461/97, sottoposta ad imposta sostitutiva con aliquota fissa del 26%.
Tuttavia, nell’eventualità in cui il contribuente persona fisica faccia ricorso a un intermediario residente (ossia, con sede in Italia) sarà anche possibile ricorrere al regime del risparmio amministrato, nel quale la tassazione viene trattenuta direttamente dall’intermediario e versata dallo stesso direttamente alle Casse dell’Erario. Per tale ragione, il contribuente è esonerato dall’obbligo di includere nella propria dichiarazione dei redditi i relativi proventi.
Si evidenzia, infine, che i rapporti intrattenuti dal contribuente italiano con gli intermediari esteri, ivi comprese l’acquisto e vendita di Bitcoin, sono qualificabili come stipulati al di fuori del territorio dello Stato e, per tale ragione, possono essere soggetti alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dall’art. 4, comma 1, del D.L. n 167/1990, con conseguente obbligo di dichiarare il possesso delle monete virtuali all’interno del quadro RW della dichiarazione dei redditi, senza indicazione dello Stato presso cui sono localizzate (essendo le criptovalute non localizzabili con esattezza).
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato anche che le criptovalute non sono soggette all’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, con aliquota pari al 2 per mille.), imposta cui sono tipicamente soggette le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
L’imposizione fiscale per le società che operano con le criptovalute
Come già anticipato, per l’Agenzia delle Entrate le criptovalute, anche per le imprese, devono essere considerate alla stregua di valuta estera, e, pertanto, soggette alla relativa disciplina fiscale, secondo la quale concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.
Tuttavia, dal punto di vista contabile, vi sono pareri contrastanti sull’effettiva qualificazione delle criptovalute: da un lato, parte della dottrina sostiene che le criptovalute non possano essere assimilabili ad uno strumento finanziario o a un’immobilizzazione immateriale da collocarsi nella voce B)I.7 dello Stato Patrimoniale, ma sarebbero, invece, da considerare come un credito o una valuta; dall’altro lato, l’IFRS Interpretations Committee (IC), ente deputato all’interpretazione dei principi contabili internazionali, ritiene che le criptovalute non possano essere trattate in bilancio come disponibilità liquide o strumenti finanziari.
Sulla base di quanto affermato dall’I.C., può ritenersi, dunque, che le criptovalute rappresentano, per le società, dei meri asset digitali e devono essere trattate, in base al caso concreto, secondo i principi IAS 2, inerenti alle rimanenze, o IAS 38, riguardante le attività immateriali. Nello specifico:
- Il principio IAS 2 sarebbe applicabile solo agli operatori specializzati in cambio di valute virtuali (exchanges/wallet providers): conseguentemente, le stesse andrebbero iscritte inizialmente al costo sostenuto e, successivamente, valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo;
- viceversa, lo IAS 38, applicabile a tutte le altre fattispecie, prevede la possibilità, per la società che detiene un wallet di criptovalute, di scegliere tra la valutazione al costo e quella al fair value.
Si segnala, inoltre, che nella citata risoluzione n. 72 del 2016, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi di intermediazione relativi alle monete virtuali, affermando che l’eventuale differenza positiva o negativa tra i prezzi di acquisto, sostenuti dall’impresa, e i costi di acquisto, a cui si è impegnato il cliente, è da ritenersi ascrivibile ai ricavi o ai costi caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuirà, quale elementi positivo o negativo, alla formazione del reddito soggetto a IRES ed IRAP.
L’Agenzia precisa, infine, che le valute digitali che a fine esercizio sono nella disponibilità a titolo di proprietà della Società, devono essere valutate secondo il tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio; tale valutazione assume rilievo ai fini fiscali ai sensi dell’articolo 9 TUIR, rubricato “Determinazione dei redditi e delle perdite”, che, al comma 2, recita “Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a)”.
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