Le applicazioni blockchain esplorate e maggiormente utili alla tutela degli autori e dei loro diritti sulle opere sono le funzioni di notarizzazione e le opportunità di automatizzazione della gestione e cessione dei diritti di sfruttamento economico offerta dall’uso degli smart contract.
Il mondo della creatività è sempre stato fortemente connesso alle innovazioni tecnologiche, ma mai come negli ultimi anni la tecnologia ha stravolto il rapporto tra l’opera e il suo autore. Infatti la digitalizzazione dei documenti e l’informatica hanno permesso a costi prossimi allo zero di replicare qualsiasi contenuto in numero infinito di copie perfettamente identiche all’originale. Tale pratica unita alla possibilità offerta dal Web di trasmettere ovunque nel mondo ognuna di queste copie ha determinato la totale perdita di controllo da parte degli autori sulle loro opere.
Il protocollo e la tecnologia blockchain insieme agli smart contract oggi offrono alcune soluzioni applicabili alla tutela dei diritti degli autori utilizzabili per la diretta gestione diretta delle loro opere.
La blockchain e il diritto d’autore
La tutela del diritto d’autore oggi si avvale per fornire la prova dell’esistenza e per offrire l’esercizio della cessione dei diritti delle opere e del loro sfruttamento economico di una serie di registri fisici pubblici, dove vengono annotati tutti i fatti che riguardano un’opera, compresi i suoi autori e tutte le cessioni di diritti che nel tempo di sono succedute.
All’interno di questi registri custoditi principalmente presso la S.I.A.E. (Societa Italiana degli Autori ed Editori) è racchiusa pertanto tutta la storia di un’opera.
La capacità di questo sistema di registri fisici di gestire efficacemente la tutela e la circolazione dei diritti d’autore risulta oggi in crisi, sono sempre meno gli artisti che si accreditano alla S.I.A.E, anche a causa della sua completa centralizzazione ed eccessiva burocratizzazione delle procedure di accesso.
Il mondo degli artisti e quello dei titolari dei diritti di sfruttamento economico delle opere infatti negli ultimi tempi hanno concentrato la loro attenzione sui sistemi blockchain come possibili strumenti alternativi di tutela e gestione del diritto d’autore.
Le potenzialità di questa tecnologia interessano particolarmente questi ambienti perché possono essere sfruttate per la creazione di database decentralizzati delle opere garantendo al contempo l’immodificabilità e la certezza dei dati ivi contenuti con costi bassissimi rispetto al modello offerto dai registri pubblici centralizzati.
Le applicazioni blockchain esplorate e maggiormente utili alla tutela degli autori e dei loro diritti sulle opere sono le funzioni di notarizzazione e le opportunità di automatizzazione della gestione e cessione dei diritti di sfruttamento economico offerta dall’uso degli smart contract.
La notarizzazione delle opere sulla blockchain
Tra le qualità maggiormente apprezzate della blockchain in materia di diritto d’autore troviamo la funzione della notarizzazione dei documenti. Il processo di notarizzazione è ancora oggi per lo più interamente governato da intermediari qualificati quali i notai e gli uffici che gestiscono in maniera esclusiva i pubblici registri delle opere. A questi intermediari qualificati è attribuita per legge la funzione di gestione, conservazione e tutela dei registri.
I documenti iscritti sui registri affidati alla cura degli intermediari dunque, compresi tutti quelli che riguardano la circolazione delle opere, forniscono certezza circa la provenienza e l’origine dell’opera e dei suoi legittimi titolari. I servizi di notarizzazione gestiti da intermediari qualificati si basano per il loro funzionamento sulla fede privilegiata di cui godono i dati ivi riportati che attestano in maniera immodificabile l’esistenza di un documento o di una transazione avvenuta in un data certa tra due o più individui.
Con la blockchain l’attività di notarizzazione può essere eseguita da qualsiasi autore senza l’intervento di alcun intermediario. Infatti chiunque sia interessato a fornire la certezza della data di un documento può registrare il suo inedito all’interno di una transazione blockchain e così fornire anche la prova della sua paternità sull’opera da far valere nei confronti di terzi che volessero eventualmente abusivamente impossessarsene.
La tecnologia blockchain permette di eseguire la notarizzazione digitale di qualsiasi documento con pochi passaggi. La certezza del contenuto univoco delle transazioni registrate sulla blockchain viene fornito da un codice identificativo, che prende il nome di hash value. Questo codice identificativo, viene ottenuto attraverso un procedimento crittografico che qualifica in modo inequivocabile un certo insieme di dati che rappresenta pertanto l’impronta digitale della transazione. La modifica anche di un solo bit del documento originale determinerebbe un hash value completamente diverso.
Per cui l’immutabilità e la marcatura temporale della transazione vengono così trasferite anche all’impronta digitale, rendendo possibile successivamente fornire la prova che proprio quell’insieme di bit già esisteva in quel preciso stato.
Blockchain pubbliche e private
Questo particolare caso d’uso della blockchain è perfettamente applicabile all’esigenza degli autori di dover fornire la prova di paternità e anteriorità dell’opera richiesta dalle norme in materia per avere la dovuta tutela.
Dal punto di vista tecnologico e informatico una blockchain è un DLT (Distributed Ledger Technology), cioè un database distribuito che utilizza la crittografia per fornire sicurezza alla struttura sequenziale di blocchi utili per registrare dati. A garantire la sicurezza delle “blockchain permissionless” (pubbliche) rispetto alle “blockchain permissioned” (private) è il maggior numero degli attori coinvolti.
Questo perché in una blockchain pubblica la transazione sarà iscritta e registrata immodificabilmente solo in seguito all’approvazione della maggioranza dei partecipanti al network attraverso il meccanismo di consenso del protocollo prescelto.
La transazione viene aggiunta alla catena e il dato diventa incorrompibile perché viene registrato contemporaneamente su tutti i dispositivi dei partecipati, distribuendo e decentralizzando così la prova della sua esistenza.
Di contro una blockchain “permissioned” (privata), che preveda solo uno o più attori abilitati a validare le transazioni, riproporrebbe il sistema basato sulla necessità di affidarsi agli intermediari, costringendo gli attori a nuove forme di burocrazia digitale utili a scoraggiare eventuali manomissioni.
Più alto è il numero di nodi che deve raggiungere il consenso per registrare una transazione, maggiore pertanto sarà la sicurezza del registro.
L’uso degli smart contract per la gestione dei diritti d’autore
La tecnologia blockchain offre, inoltre, grazie agli smart contract, la possibilità di implementare, al servizio di notarizzazione sopra descritto, anche un altro protocollo aggiuntivo e molto promettente per la gestione automatizzata dei contratti di cessione dei diritti e di sfruttamento economico delle opere protette.
Gli smart contract (contratti intelligenti) in realtà non sono dei contratti, ma software che permettono ai protocolli di transazione informatizzati di eseguire i termini di un contratto. Il carattere degli smart contract è rappresentato dal fatto che le parti sono già concordi sulle clausole contrattuali e sui tempi della loro realizzazione.
Pertanto al verificarsi di un dato presupposto seguirà un determinato e immediato evento o risultato prestabilito.
Il contratto intelligente quindi ha la capacità di far rispettare automaticamente le clausole contrattuali e di entrare in esecuzione senza il supporto di una parte esterna e senza che le parti debbano compiere qualsiasi alcun altra azione.
Questa funzione è particolarmente indicata per la gestione dei contratti di cessione e di licenza sui diritti d’uso e di sfruttamento economico delle opere.
L’autore assegnerà per esempio alla sua opera un indirizzo bitcoin per consentire a suoi clienti di effettuare un pagamento per l’utilizzo del contenuto senza l’intervento di alcun intermediario.
L’applicazione di questa tecnologia è già realtà in particolare in ambito di opere musicali, uno dei settori della produzione artistica più colpiti da fenomeni di sfruttamento e di uso non autorizzato dei contenuti.
Tra qualche tempo sicuramente assisteremo anche alla diffusione degli smart contract anche per la distribuzione delle licenze di sfruttamento economico che fornirà un ulteriore compenso automatico e diretto agli autori da parte di editori e sub-licenziatari.
Pertanto in materia di diritto d’autore la blockchain come database distribuito offre un insieme di strumenti che rappresentano una concreta alternativa al deposito e alla tutela centralizzata delle opere dell’ingegno con un sensibile contenimento dei costi e con un’accelerazione delle procedure di utilizzo e tutela offerta agli autori.
Cosa dice la normativa sul diritto d’autore
Di seguito viene riassunto brevemente quali tutele le norme attribuiscono agli autori e alle opere da loro realizzate.
La disciplina dei diritti d’autore all’interno del nostro ordinamento è rinvenibile nel codice civile agli artt. 2575 cc – 2583 cc e nella legge speciale del 22 aprile 1941, n. 633 l.d.a.
Le norme sopra richiamate proteggono tutti gli autori e attribuiscono loro i diritti sulle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema e a qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
L’art. 1 l.d.a. e l’art. 2575 cc stabiliscono che il diritto d’autore nasce nel momento stesso in cui l’Opera viene realizzata, manifestando così la creatività e l’ingegno dell’autore (fulcro dell’intera tutela), a prescindere da ogni concreta utilizzazione, pubblicizzazione o iscrizione nei pubblici registri.
Per cui non occorre nessun attestato o riconoscimento formale perché venga riconosciuta la paternità dell’autore sull’opera al di fuori poter fornire la prova di anteriorità rispetto a terzi che rivendichino sulla stessa i medesimi diritti, in quanto i diritti d’autore su di un’opera nascono insieme alla stessa.
Perché un’opera sia protetta dal diritto d’autore è sufficiente che questa presenti il carattere della creatività, riconducibile al frutto dell’ingegno personale dell’autore.
La legge sul diritto d’autore dunque stabilisce che da ogni opera derivino molteplici diritti che il legislatore ha raggruppato in due macro-categorie principali: i diritti morali, esclusivi e inalienabili, e i diritti economici gli unici cedibili in quanto volti a produrre un compenso per l’opera svolta.
Il diritto d’autore dunque da una parte conferisce all’autore il diritto e la facoltà di escludere dal godimento della sua opera i terzi non autorizzati (diritto morale), e dall’altro permette di includere altri soggetti nello sfruttamento e/o di concedere loro l’uso delle opere protette (diritto patrimoniale).
Il diritto morale d’autore
Gli artt. 20 e 21 l.d.a. e dagli art. 2577, II comma, cc e dall’art. 2578 cc, attribuiscono al creatore di un’opera dell’ingegno la facoltà di:
- farsi sempre riconoscere come autore dell’opera e impedire che altre persone se ne attribuiscano indebitamente la paternità;
- apportare all’opera tutte le modifiche che ritiene necessarie;
- opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione della sua opera che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione e realizzata da terzi non autorizzati;
- decidere se pubblicare o meno l’opera (diritto d’inedito) e se pubblicarla con il proprio nome, usare uno pseudonimo o addirittura rinunciare a qualsiasi nome (diritto di anonimo);
- ritirare l’opera dal commercio se questa decisione è giustificata da gravi ragioni morali (diritto di pentimento).
Per cui a tutela del suo nome e della sua reputazione l’artistica ha diritto di avere il controllo della sua opera e di determinare qualsiasi sua pubblicazione, sia rispetto alla sua forma originale che di una versione differente rispetto all’originale e contenente deformazioni o qualsiasi altra modificazione.
Il diritto patrimoniale d’autore
La disciplina italiana sul diritto patrimoniale d’autore nonché quella riguardante la trasmissibilità a terzi dei diritti connessi sono rinvenibili nell’art. 2577, I comma, c.c. e agli artt. 12 e seguenti della l.d.a.
Le citate norme dispongono che l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’Opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
L’autore inoltre può, ai sensi e per gli effetti dell’autonomia contrattuale, scegliere di trasferire alcuni o tutti i diritti patrimoniali e ogni facoltà di utilizzo ad essi connessa.
Tra i diritti di cui l’autore può disporre si citano per brevità solo alcuni di quelli più rilevanti, tra cui il diritto di:
- riproduzione: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell’Opera o di parte di essa con qualsiasi mezzo;
- esecuzione e rappresentazione: cioè il diritto di presentare l’opera al pubblico nelle sue varie forme;
- diffusione: cioè il diritto eseguire e o di rendere accessibile l’opera mediante la diffusione a distanza (radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.);
- distribuzione, cioè il diritto di mettere in commercio l’opera.
Inoltre l’art. 19 della l.d.a. dispone che ciascuno di questi diritti possa essere esercitato dall’autore in maniera indipendente e l’esercizio o la trasmissione di uno di essi non esclude l’esercizio di ciascuno degli altri.
Tuttavia i soggetti che intendono sfruttare e/o utilizzare l’opera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 L.D.A., devono avere ricevuto per mezzo di accordo scritto (contratto) la dovuta autorizzazione all’esercizio dei diritti, pena la totale inutilizzabilità di qualsiasi contenuto coperto da diritto d’autore.
Pertanto qualsiasi utilizzo di un’opera, sia per fini commerciali che non, perpetrato da terzi non autorizzati è da considerarsi assolutamente illegittimo, abusivo, nonché compiuto in violazione dei diritti di sfruttamento economico sull’opera la cui titolarità si ribadisce spetta solo ed esclusivamente all’autore.