Creare fiducia attraverso la disintermediazione: la risoluzione del Parlamento Europeo su DLT e blockchain

Lettura e commento della presa di posizione “Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione” dell’European Parliament focalizzato sulle possibili applicazioni delle DLT, sulle innovazioni e sulle opportunità per l’Unione Europea di svolgere un ruolo di riferimento a livello mondiale nel campo delle DLT

Pubblicato il 22 Ott 2018

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Il 3 ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione P8_TA-PROV(2018)0373 (leggi qui il testo originale) dal titolo “Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione” che prende in esame la tecnologia blockchain ed in genere le Distributed Ledger Technology, analizzandone le varie possibili applicazioni e fornendo indicazioni alla Commissione Europea ed a altri organismi istituzionali dell’Unione Europea.

Fulvio Sarzana di S. Ippolito, avvocato, Professore straordinario di diritto dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica internazionale UNINettuno di Roma

Il testo si pone come conseguenza logica del report pubblicato nel mese di febbraio 2017 intitolato “Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita”, frutto dell’analisi svolta dal Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo.

La Risoluzione si concentra sulle possibili applicazioni delle DLT e, in considerazione delle possibili innovazioni che le stesse possono introdurre e dell’opportunità che si presenta per l’Unione Europea di divenire leader mondiale nel campo delle DLT potendone guidare lo sviluppo e i mercati livello globale, traccia alcune linee di azione. Esaminiamole nel dettaglio.

Le applicazioni delle DLT

Il documento del Parlamento Europeo sottolinea innanzitutto la portata innovativa della blockchain, che si prospetta quale tecnologia utile alla riduzione dei costi di intermediazione consentendo lo scambio di valore tra pari, rafforzando così l’autonomia dei cittadini e migliorando i servizi  lungo le catene di valore in una vasta gamma di settori chiave.

Massimiliano Nicotra, avvocato, Università di Roma Tor Vergata, membro del consiglio direttivo del Blockchain Education Network Italia

Una prima considerazione riguarda la possibilità di realizzare applicazioni a basso consumo energetico. In particolare, secondo il Parlamento UE, le DLT possono consentire forte innovazioni nel mercato dell’energia, decentralizzando la produzione della stessa verso le utenze domestiche che, tramite l’utilizzo di questa tecnologia, potrebbero scambiarla tra loro. Le comunità ed i singoli potrebbero diventare fornitori di servizi di rete incentivando l’adozione di risorsi rinnovabili attraverso nuovi paradigmi distributivi. Sempre su tale mercato si potrebbero creare strumenti innovativi per le transazioni dei veicoli elettrici e consentire una migliore tracciatura dei certificati relativi all’energia rinnovabile o alle emissioni di carbonio (settori in cui già alcuni operatori si stanno muovendo).

Attenzione ai meccanismi di formazione del consenso

Alla luce di tali considerazioni il Parlamento UE invita la Commissione Europea anche ad esaminare tramite apposite ricerche i vari impatti da punto di vista energetico dei meccanismi di formazione del consenso (è noto che la Proof of work richiede un alto dispendio energetico) effettuando una valutazione dei modelli di governance di tali meccanismi.

Anche il settore dei trasporti viene considerato di interesse, soprattutto in merito alle attività che richiedono una tracciatura delle azioni dei vari attori (come la logistica e la mobilità), le soluzioni assicurative basate su smart contract e l’immatricolazione e gestione dei veicoli.

Il settore sanitario, secondo la Risoluzione, potrebbe trarre ampi benefici dall’utilizzo delle DLT, sia in termini di maggior controllo da parte dei cittadini dei propri dati, potendo scegliere quali dati condividere, sia in termini di trasparenza, tenendo comunque conto dell’esigenza di salvaguardare la riservatezza dei dati sensibili. Le DLT sono anche considerate un valido strumento per migliorare la comunicazione nei settori delle sperimentazioni cliniche, per il miglioramento dell’efficienza del settore sanitario, tramite soluzioni di riconoscimento dell’identità digitale dei cittadini e la migliore distribuzione dei farmaci.

Qualità dei dati e interoperabilità delle DLT

In tal senso, adottando un approccio pragmatico, viene invitata la Commissione ad esaminare i possibili casi d’uso delle DLT tenendo conto sia della necessità di assicurare la qualità dei dati sia, in un’ottica che dimostra la lungimiranza del Parlamento Europeo, l’interoperabilità delle DLT.

Il settore della supply chain viene espressamente menzionato anche nell’ottica di tutela dalle contraffazioni e garanzia dei consumatori.

Le Distributed Ledger Technology potranno apportare benefici anche nel settore dell’istruzione potendo essere utilizzate per la verifica dei titoli accademici ed il trasferimento dei crediti formativi. Su tale fronte il Parlamento Europeo sottolinea la necessità di creare centri di ricerca e poli di innovazione, di formare i cittadini europei sull’uso di tali tecnologie, ed invita gli Stati membri ad affrontare tale questione attraverso la formazione e un’istruzione mirata.

Anche il settore delle industrie creative e del diritto d’autore potrebbero essere migliorate con l’uso delle DLT, consentendo una più facile gestione e protezione dei diritti, riducendo gli intermediari per quanto riguarda il pagamento di tali diritti e fornendo garanzie anche in settore innovativi di tale comparto, quali la produzione additiva e la stampa 3D.

Più trasparenza nel settore finanziario

Il sistema finanziario trarrebbe forti benefici dall’utilizzo della tecnologia distribuita, sia per migliorare la trasparenza dell’operato dei suoi attori sia per ridurre i costi nascosti e transazionali, migliorando anche i processi coinvolti. Anche in tale settore il Parlamento Europeo sottolinea le sfide poste dalla necessità di creare sistemi interoperabili. Il Parlamento non omette di sottolineare anche che queste tecnologie potranno incidere sulle infrastrutture del settore potendo  incidere sulle attività di intermediazione finanziaria (trattandosi, evidentemente, di tecnologie che favoriscono la disintermediazione e la decentralizzazione delle attività).

Interessante, su tale punto, l’invito rivolto alla Commissione ed alla Banca Centrale Europea di esaminare la possibilità che le criptovalute diventino dei metodi alternativi di pagamento, valutando la possibilità di introdurle nel sistema di pagamento europeo.

L’ecosistema DLT

Il Parlamento Europeo individua poi un vero e proprio ecosistema di tale tecnologia, fondato sulla auto-sovranità, identità e fiducia.

Innanzitutto la Risoluzione pone l’accento sull’utilizzo di tale tecnologia quale strumento di gestione dell’identità degli utenti, che al contempo fornisce un maggior controllo da parte degli stessi sui propri dati personali. Tale possibilità può portare alla creazione di nuovi modelli di identità digitale, nel contempo favorendo processi che richiedono la verifica delle stesse quali la Know Your Customer Rule (KYC).

D’altra parte, nell’ambito delle DLT i dati sono considerati pseudonimi e non anonimi, ciò a significare comunque che i medesimi richiedono che vengano adottate le regole stabilite dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), poi espressamente richiamato anche per evidenziare come tali tecnologie rendano difficile l’esercizio di alcuni dei diritti previsti dallo stesso, come il “diritto all’oblio”, con espresso invito alla Commissione Europea ed al Garante Europeo per la protezione dei dati a fornire ulteriori orientamenti sul punto.

D’altra parte, il Parlamento Europeo evidenzia anche che le blockchain pubbliche fondano i meccanismi di fiducia su una serie di presupposti, che necessitano comunque di essere implementati al fine di garantire sempre di già la sicurezza reale, rafforzando la fiducia che gli utilizzatori ripongono su tale tipo di tecnologia.

Smart contract

Anche in merito al tema degli smart contract la Risoluzione del 3/10/2018 evidenzia la necessità che la Commissione ne effettui una approfondita valutazione, sottolineando le implicazioni giuridiche degli stessi, come i rischi relativi alla definizione della giurisdizione applicabile. D’altra parte, se ne invita l’esame dei casi d’uso e, probabilmente avendo in mente il Regolamento eIDAS  (910/2014) si sottolinea che per favorirne la diffusione è fondamentale la certezza del diritto circa la validità di una firma digitale crittografata.

Su tale tematica appare evidente la necessità di promuovere un quadro giuridico che favorisca il riconoscimento degli smart Contract e ne elimini i potenziali ostacoli all’utilizzo, obiettivo che può essere raggiunto anche tramite la definizione di norme tecniche nell’ambito delle organizzazioni internazionali (ISO, UIT e CEN-CELENEC), attività che, in realtà si sta svolgendo e che dovrebbe portare alla redazione di regole uniforme in tempi anche abbastanza contenuti.

Interoperabilità, normazione e scalabilità

Il Parlamento Europeo si preoccupa anche di affrontare le tematiche strettamente tecnologiche che possono impedire la diffusione delle DLT.

Così prendendo atto dell’esistenza di varie soluzioni basate sulle stesse, individua come essenziale garantire l’interoperabilità sia tra le varie DLT, sia tra queste e le applicazioni che ne fanno uso sia, infine, con le tecnologie preesistenti. In tale ottica riconosce con favore il lavoro svolto dall’ISO sottolineando però l’importanza di adottare un approccio globale per impedire che vengano imposte norme alle imprese innovative da organismi al di fuori dell’Unione Europea.

Parimenti vengono sottolineati i rischi che si creino oligopoli di mercato, con la concentrazione dei registri distribuiti in poche mani così incoraggiando la creazione di poli europei di DLT.

Su tale punto, invita la Commissione a seguire da vicino gli sviluppi tecnologici (come i computer quantistici) per favorire progetti che assicurino la sostenibilità delle piattaforme DLT, stanziando anche risorse in tal senso, ed incoraggiando lo svolgimento di stress test.

DLT e infrastrutture pubbliche

Nel settore pubblico il Parlamento Europeo dimostra di ritenere fondamentale l’adozione della tecnologia distribuita, quale strumento per ridurre la burocrazia e quindi degli oneri a carico di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni favorendo l’applicazione del The Once Only Principle, che richiede che vengano evitate duplicazioni di adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione.

Molto importante l’indicazione alla Commissione della necessità di analizzare le possibilità di miglioramento dei servizi pubblici in vari contesti, come quello della digitalizzazione ed il decentramento dei registri pubblici, del catasto, del rilascio delle licenze, del rilascio dei certificati e della gestione delle migrazione, tramite l’attuazione di casi d’uso e progetti pilota. In genere viene invitata la Commissione ad esaminare possibili applicazioni per migliorare i processi riguardanti la privacy ed i servizi di e-government, con strumenti decentralizzati di identità digitale.

Le DLT, inoltre, sono viste anche come un’opportunità per il rafforzamento della legalità, tramite il tracciamento del riciclaggio di capitali, l’emersione dell’economia sommersa ed il monitoraggio fiscale.

La Commissione Europea, inoltre, viene espressamente invitata a realizzare piattaforme su DLT per il monitoraggio ed il tracciamento dei finanziamenti UE destinati alle ONG. Viene proposta la creazione di una rete di blockchain private (permissioned) condivisa tra gli Stati membri con l’obiettivo di memorizzare i dati dei cittadini in modo sicuro e flessibile.

Infine, la Commissione viene invitata ad esaminare e valutare la possibilità dell’utilizzo della tecnologia DLT per i sistemi di votazione elettronica, sia nel settore pubblico sia nel privato.

Piccole e medie imprese, “passaporto europeo” ed Initial Coin Offering

Il Parlamento Europeo vede nella tecnologia DLT una grossa opportunità per le aziende, anche come opportunità di trasformare i modelli aziendali e di favorire, tramite i protocolli aperti, la concorrenza nei mercati digitali.

In particolare, la Risoluzione invita la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) e il FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) a creare opportunità di finanziamento per sostenere gli sforzi imprenditoriali basati sulle DLT delle piccole e medie imprese al fine di accelerare il trasferimento di tecnologie. Nel contempo, ed ancora una volta, viene sollecitata la Commissione Europea a promuovere la certezza del diritto per gli investitori, i cittadini e gli utenti, armonizzando le norme giuridiche e valutando l’idea di istituire un “passaporto europeo” per i progetti basati sulle DLT, così che, una volta approvati in uno Stato membro, essi possano essere considerati legittimi in tutti gli altri Stati.

Con specifico riferimento alle Initial Coin Offering (ICO) il Parlamento Europeo ne riconosce la validità quale componente essenziale del mercato dei capitali, soprattutto quale strumento di investimento alternativo per finanziare le PMI e le start-up.

Sottolineando in via incidentale la differenza degli utility token, individuati più come una categoria distinta di attivi (criptoasset) che come titoli, la Risoluzione stimola la Commissione a formulare orientamenti in merito alle norme ed agli obblighi applicabili, ritenendo la chiarezza giuridica un elemento essenziale per sfruttare la potenzialità delle ICO ed invitandola ad istituire un osservatorio per il monitoraggio delle stesse creando una base di dati di caratteristiche e tassonomia al fine di poter arrivare ad una categorizzazione precisa (disinguendo tra “security token” ed “utility token”). L’auspicio è che l’osservatorio arrivi a definire un modello quadro di sperimentazione normativa ed un codice di condotta.

Lo stimolo della tecnologia DLT

L’ultimo paragrafo della Risoluzione è dedicato all’incentivazione della tecnologia nell’ambito dell’Unione Europea. Tale stimolo dovrebbe essere improntato alla neutralità tecnologica, a favorire l’innovazione e sullo strumento del “passaporto europeo”.

Nel precisare che l’approccio non dovrebbe essere teso a disciplinare le DLT, ma piuttosto ad eliminare gli ostacoli alla loro adozione, il Parlamento Europeo incoraggia gli Stati membri, la Commissione Europea e gli altri organi istituzionali a elaborare ed attuare apposite strategie sia per aumentare le competenze digitali sia per acquisire le competenze tecniche e normative per intervenire rapidamente, invitando alla convergenza ed armonizzazione degli approcci regolamentari.

Sotto tali punto di vista si invita la Commissione ad istituire un quadro giuridico europeo per risolvere i problemi giurisdizionali e le eventuali frodi, si richiede l’adozione di iniziative per sensibilizzare i cittadini, le imprese e le amministrazioni alla comprensione e diffusione di tale tecnologia, e si sollecita la necessità di garantire i finanziamenti per le i progetti basati sulla stessa.

Infine, il Parlamento raccomanda uno stretto coordinamento delle iniziative e dei progetti pilota realizzati dalla Commissione, eventualmente sotto la guida dell’Osservatorio dell’UE sulla blockchain, in modo da ottenere effetti sinergici ed invitando la Commissione a uno scambio periodico di informazioni con il Parlamento sui progressi compiuti nell’ambito dei progetti pilota sulle DLT.

Disintermediazione, decentralizzazione e certezza del diritto al servizio dei cittadini

Il testo della Risoluzione e le considerazioni svolte dal Parlamento Europeo possono far ritenere che oramai la tecnologia basata su DLT e su blockchain può ritenersi matura, avendo superato quell’originaria diffidenza da parte delle istituzioni derivante soprattutto dagli usi delle criptovalute che sono stati effettuati nei primi tempi della loro diffusione.

Il testo riconosce la validità della tecnologia DLT e della blockchain, quale strumento in grado di modificare alcuni paradigmi esistenti, incentivando la disintermediazione e la decentralizzazione di alcune attività ed in alcuni settori, potendo costituire un valido strumento per la raccolta di capitali da parte di piccole e medie imprese, per la semplificazione dei processi amministrativi e per favorire la partecipazione democratica dei cittadini.

Il grande vero punto che sembra ancora costituire un ostacolo alla diffusione ed adozione di tali tecnologie risiede nella mancanza di certezza giuridica derivante, in maniera significativa, proprio da quell’originario diffidente approccio che ha caratterizzato le istituzioni europee e quelle dei vari Stati membri, soprattutto in ambito finanziario.

La sollecitazione ad un “passaporto europeo” ed ad un quadro giuridico armonizzato dei progetti DLT dovrebbe proprio ridurre le frizioni, scongiurando anche la “corsa” alla regolazione a cui si sta assistendo, in cui molti Paesi europei cercano di normare il fenomeno sperando di attirare nel proprio territorio, ed ordinamento, le aziende che intendono avviare attività basandosi su tali tecnologie.

La speranza, adesso, è che la Commissione Europea faccia proprie le richieste del Parlamento, attivandosi con sollecitudine per garantire quella certezza del diritto che costituisce la base affinché gli operatori (cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni) possano cominciare ad avviare iniziative su tali tecnologie.

*Fulvio Sarzana di S. Ippolito, avvocato, Professore straordinario di diritto dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica internazionale UNINettuno di Roma.

**Massimiliano Nicotra, avvocato, Università di Roma Tor Vergata, membro del consiglio direttivo del Blockchain Education Network Italia

Coautori del volume “Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT”.

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