Ethereum, il luogo virtuale dove nascono smart contract e Nft

La blockchain può essere definita come un’architettura nata e studiata per un bene fungibile. Ethereum, invece, è il luogo per la gestione di smart contract e la creazione di non fungible token

Pubblicato il 29 Lug 2021

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Ethereum si definisce come una rete informatica decentralizzata costruita su tecnologia blockchain ed è quella tecnologia che permette di inviare la propria criptovaluta (Ether – ETH) a chiunque, versando solo una piccola commissione per il costo della transazione (c.d. gas fee). Inoltre Ethereum sta alla base di applicazioni, così come precisato dagli stessi creatori, che chiunque può utilizzare e che nessuno può mandare in tilt. Ethereum, da ultimo, è anche quel luogo virtuale per la gestione degli smart contract e la creazione di Nft (Non Fungible Token).

Gli smart contract, breve storia

L’origine degli smart contract, nell’accezione attuale, viene fatta risalire agli anni ’90 del secolo scorso, quando Nicholas “Nick” Szabo impiegò tale espressione attribuendogli il significato di “computerized transaction protocol that executes the terms of a contract”.

Agli albori, non vi era dunque un necessario collegamento tra blockchain e smart contract anche perché questi ultimi, per come concepiti, sono supportati solo dalla blockchain di seconda generazione.

È infatti con l’avvento di Ethereum, tra le cui funzioni si colloca proprio l’esecuzione degli smart contract, che si è potuto assistere alla creazione di un legame sempre più intenso tra questi due strumenti tecnologici, tanto che oggi difficilmente si parla di smart contract al di fuori della tecnologia blockchain, dal momento che, per le sue caratteristiche, ne consente la piena operatività.

Anzi gli smart contract estendono le funzionalità della blockchain sull’immutabilità dei dati e, dal punto di vista tecnico, vengono eseguiti da quella che viene definita una moltitudine di nodi, i quali raggiungono una visione unitaria sul risultato ottenuto. In altre parole, sono sequenze di passi ben definite rappresentate sotto forma di codice sorgente. Nel caso di Ethereum, gli smart contract sono scritti in Solidity, che è appunto un linguaggio di programmazione. Per tale motivo, gli smart contract sono difficilmente comprensibili dai non tecnici. Si badi bene, una mera traduzione di un normale contratto, nel senso classico del termine, in uno smart contract presenta non pochi pitfalls e non è sufficiente: la lingua inglese soprattutto – ma anche quella italiana – presenta delle ambiguità e sfumature che danno adito a più interpretazioni che mal si conformano alla linearità degli smart contract.

Smart contract nell’ordinamento italiano

Anche il legislatore italiano, all’art. 8-ter del D.L. 135/2018, convertito in Legge 12/2019, si è dedicato agli smart contract, offrendo una definizione del termine, subito dopo aver definito le “tecnologie basate su registri distribuiti”, quali appunto la blockchain.

In particolare, secondo quanto dettato da questo articolo, con l’espressione smart contract si intende un “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

Da ciò è possibile ricavare che lo smart contract sia uno strumento in forza del quale determinati effetti giuridici si producono al verificarsi delle condizioni che le parti hanno previsto e codificato all’interno della blockchain, in modo automatico e senza il ricorso ad intermediari.

Lo smart contract, quindi, è il risultato di un insieme di clausole codificate dalle parti secondo la struttura “If – Then”, per cui lo stesso è in grado di “autoeseguirsi” in presenza di determinate circostanze previamente stabilite.

Tali circostanze possono consistere anche in accadimenti del mondo reale che, una volta verificatisi, vengono comunicati all’interno della blockchain attraverso i cd. “oracoli” che, invece, appartengono al mondo esterno. L’oracolo è infatti uno strumento che determina il collegamento tra il mondo esterno e la blockchain trasmettendo a quest’ultima informazioni, affinché, ricevuto l’input, lo smart contract sia suscettibile di esecuzione e possano quindi prodursi le conseguenze giuridiche predefinite dalle parti.

Gli oracoli forniscono dati alla blockchain in modo da poter essere utilizzati dagli smart contract. Certo, essendo una influenza che viene dall’esterno, se così si può dire, si pone la questione della fiducia, perché gli oracoli potrebbero fornire dati errati per condizionare gli smart contract. L’oracolo, quindi, deve necessariamente essere fidato o fornire prove di autenticità delle informazioni comunicate.

Detto ciò, l’automaticità che caratterizza gli smart contract porterebbe ad affermare che, rispetto ad essi, difficilmente si possa parlare di inadempimento, in quanto, come si è visto, non è necessaria una specifica prestazione delle parti “firmatarie”, la cui volontà è anzi irrilevante ai fini dell’esecuzione del contratto e del prodursi dei relativi effetti giuridici.

Smart contract e contratti

È indubbio che l’avvento degli smart contract – complice la terminologia utilizzata – abbia condotto ad interrogarsi sul rapporto con ciò che abitualmente chiamiamo “contratto”, vale a dire, ai sensi dell’art. 1321 c.c., l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, dotato dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., ossia l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma, quando risulta prescritta dalla legge a pena di nullità. Si è quindi parlato di “smart legal contract” per indicare i contratti intelligenti che, da un lato, possono essere ricondotti alla definizione prevista dall’art. 1321 c.c. e dall’altro, presentano tutti gli elementi essenziali elencati all’art. 1325 c.c..

A tal proposito, il legislatore ha affrontato il rapporto tra smart contract e requisito formale. Come noto, la forma è la modalità di manifestazione della volontà delle parti e, talvolta, il legislatore prevede per la validità dell’atto, ovvero per la relativa prova, l’adozione di una particolare forma.

Cosa succede se anziché stipulare un contratto “tradizionale” per cui è richiesta la forma scritta, le parti decidono di stipulare uno smart contract?

Il citato art. 8-ter riconosce l’idoneità degli smart contract a soddisfare il requisito della forma scritta, purché vi sia stata la previa identificazione informatica delle parti, attraverso un processo dotato dei requisiti previsti dall’Agenzia per l’Italia digitale con apposite linee guida. Le peculiarità del fenomeno impediscono comunque di applicare indiscriminatamente agli smart contract le norme previste in materia di contratti, su cui invece l’interprete sarà opportunamente chiamato ad interrogarsi di volta in volta, considerando il caso specifico.

Le applicazioni degli smart contract su Ethereum

Le incertezze in merito all’inquadramento giuridico degli smart contract non hanno tuttavia impedito a questi strumenti digitali di trovare espansione sulla piattaforma Ethereum, a fronte dell’automaticità, trasparenza ed immutabilità garantite dalla tecnologia blockchain. Grazie alla “catena di blocchi”, i dati immagazzinati non possono infatti essere alterati o cancellati, rendendo le clausole non modificabili e accessibili, riducendo altresì eventuali asimmetrie informative tra le parti. Inoltre, si è visto come venga assicurata l’esecuzione automatica al realizzarsi delle condizioni stabilite dalle parti.

Queste caratteristiche hanno favorito l’impiego degli smart contract in vari settori.

Per citare alcuni esempi, nel settore assicurativo è stato osservato che gli smart contract potrebbero accelerare la gestione dei sinistri. In particolare, sono state elaborate delle polizze decentralizzate che prevedono pagamenti automatici al verificarsi del rischio assicurato. Si può, ad esempio, ricordare la polizza resa operativa su Ethereum a copertura dei ritardi dei voli rispetto agli orari di partenza e arrivo schedulati: al verificarsi del ritardo sull’orario previsto, comunicato alla blockchain attraverso gli “oracoli” di cui si è parlato, viene erogato automaticamente al passeggero un rimborso.

Un altro settore in cui è vista con favore la diffusione degli smart contract è rappresentato dalla logistica, al fine di migliorare la tracciabilità dei prodotti.

Gli ambiti in cui possono trovare applicazione gli smart contract non si fermano qui: ad esempio, si è parlato di smart contract con riferimento alle operazioni societarie, al settore immobiliare, alla tutela della proprietà intellettuale e della compravendita di beni, in particolare quando viene previsto il pagamento rateale dei prodotti.

Un possibile smart contract che necessita di un oracolo, per quanto detto prima, è quello che prevede il pagamento automatico di una somma da X verso Y come corrispettivo per una fornitura di un bene.

In questa ipotesi, la gestione del pagamento è interamente effettuata sulla base di informazioni presenti sulla blockchain come, ad esempio, il controllo che X abbia la provvista necessaria per effettuare il pagamento.

Però, la semplice logica presente in questo smart contract (If  X riceve il bene, then si attua il trasferimento della somma da X a Y) necessita di una informazione, vitale per la conclusione del negozio giuridico, che non è presente sulla blockchain: la ricezione del bene da parte di X.

Ecco, la figura dell’oracolo risolve questo problema: lo stesso potrebbe verificare la firma di X che ha ricevuto il bene essendo, l’oracolo, collegato con il trasportatore.

Seguendo sempre lo stesso esempio, lo smart contract, in questo caso, verificherebbe l’identità del trasportatore, la sua firma e, non da ultimo, quella di X.

Conclusioni

Concludendo, se la blockchain può essere definita come un’architettura nata e studiata per un bene fungibile, Ethereum, invece, è il luogo per la gestione di smart contract e la creazione di Nft.

Gli Nft permettono ai creatori di contenuti digitali di averne il pieno controllo: gli stessi, sono un titolo di proprietà digitale, una certificazione basata sulla crittografia di garanzia e unicità. Ciò è possibile perché un Nft è un token, quindi un gettone con un valore proprio, unico, irripetibile e non frazionabile, che include al suo interno una serie di informazioni che non possono essere modificate.

Se da un lato un Nft può servire come opera o bene digitale, dall’altro lato è un contratto di proprietà della medesima opera o bene: lo smart contract appunto.

Questo, lo smart contract, rende l’Nft unico nella proprietà ed autenticità includendo tutte le informazioni tra cui, circostanza di non scarsa importanza quando si parla di arte, gli eventuali passaggi di proprietà dell’opera. Ciò anche se circola liberamente su più canali – si pensi alle opere dinamiche acquistabili su OpenSea o SuperRare e poi condivise sul web – perché, se così si può dire, si tratterà di un’opera unica (con tutte le garanzie e certezze che ne derivano) a fronte dei multipli, per usare sempre un termine classico dell’arte, che possono circolarizzare, benché privi di valore intrinseco.

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