In rete è trapelata una prima bozza di disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute nell’UE, il cosiddetto “Europe’s Markets in Crypto-Assets (MiCA)” che contiene regole generali per il rilascio e la circolazione di criptovalute nei Paesi dell’Unione. Il Regolamento dovrebbe essere pubblicato ufficialmente alla fine di settembre. Tuttavia, è improbabile che il disegno di legge entri in vigore prima del 2022.
Europe’s Markets in Crypto-Assets (MiCA) dovrebbe fornire la certezza giuridica in relazione ai cripto-asset, criptovalute, token e stablecoin, sugli stessi principi della Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) dell’Unione Europea (la direttiva per i mercati mobiliari, gli intermediari finanziari e piattaforme di trading). Il documento stabilisce la definizione di criptovalute e un insieme di regole di base che si applicano agli emittenti di tali beni e ai fornitori di servizi. La regolamentazione è principalmente focalizzata sull’emissione e la circolazione di stablecoins nell’Unione Europea, che sono definiti come i token coperti da valuta FIAT o e-money, insomma la moneta digitale.
Anche il G20 si è mosso nella stessa direzione, il Financial Stability Board ha pubblicato ad aprile dieci raccomandazioni che sono state messe in consultazione. Le raccomandazioni finali, che tengono conto del feedback della consultazione pubblica, saranno pubblicate a ottobre. L’FSB ha affermato: “Le raccomandazioni mirano a mitigare i rischi potenziali con l’uso delle GSC [global stablecoins] come mezzo di pagamento e/o deposito di valore, sia a livello nazionale che internazionale, sostenendo al contempo l’innovazione responsabile e fornendo sufficiente flessibilità alle giurisdizioni per attuare approcci nazionali.” L’idea è di arrivare a un quadro normativo su scala internazionale, perché le criptomonete hanno natura transfrontaliera. L’aspetto regolatorio transnazionale è cruciale perché altri Paesi si stanno già muovendo in autonomia. Un rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ha rilevato che il 70% delle banche centrali di tutto il mondo sta conducendo ricerche sull’emissione di monete digitali statali. Tuttavia, i programmi e le ragioni della loro implementazione variano da contesto a contesto.
Criptovalute e monete digitali statali: le esperienze più avanzate
Secondo quanto riporta Swiss info, il parlamento svizzero ha già ufficialmente approvato il cosiddetto “Blockchain Act”. Invece di creare un regolamento separato, il legislatore svizzero ha modificato la normativa attualmente in vigore. Ora la legge che regolamenta il commercio di titoli tiene conto anche della blockchain e delle criptovalute. Nel caso della Svezia, la Riksbank ha cominciato a lavorare sul progetto e-Krona già nel 2017. Il Paese sta ora entrando nella prossima fase, un progetto pilota che prevede un e-Krona tracciabile, con valore prepagato e non fruttifero.
Dagli Stati Uniti arriva la notizia che Kraken Financial (sede a Cheyenne, Wyoming) sarà la prima banca americana regolamentata a fornire servizi completi di raccolta di depositi, custodia e fiduciari per risorse digitali, consentendo ai propri clienti, per ora solo negli Stati Uniti, di effettuare operazioni bancarie senza soluzione di continuità tra le risorse digitali e le valute nazionali. Dovremmo perciò fare molta attenzione al fatto che le banche statunitensi stanno ottenendo il via libera per la custodia di criptovalute, rimuovendo così i maggiori ostacoli tecnici alla crescita retail. Si tratta di uno sviluppo significativo, che può far uscire le attività istituzionali fuori del ghetto cripto.
A tirare la volata però è la Cina, che sta lavorando a uno yuan digitale per l’intero mercato nazionale, anche retail, dal 2014. Si tratta di un modello che si differenzia dalle criptovalute principalmente per tre motivi: è centralizzata, non controllata da algoritmi o gestita da miners; la blockchain è gestita dal governo cinese; funziona come una moneta tradizionale, col vantaggio però di essere 100% digitale. Ci sono progetti pilota avanzati già operativi[1] da aprile 2020 nelle città di Shenzhen, Suzhou, Chengdu, and Xiong’an; l’obiettivo è di avviare un test a livello nazionale entro i giochi olimpici invernali del 2022.
Se la Cina si trova a uno stadio così avanzato nella sua sperimentazione di una valuta digitale, è per merito (o colpa?) di Facebook e della sua Libra, che è riuscita a far crescere l’attenzione sul tema e dare avvio a progetti concreti. Ma non c’entra solo Facebook; alla base di questa corsa ci sarebbero anche le continue tensioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti, quindi la necessità di scrollarsi di dosso la dipendenza dal dollaro e il rischio continuo di sanzioni che eliminerebbero la Cina dal sistema di pagamento internazionale.
Criptovalute, cosa prevede la normativa italiana
Il legislatore nazionale, con il d.lgs. n. 90/2017, ha introdotto una prima forma di regolamentazione delle valute virtuali. L’adeguamento alle direttive europee si è concretizzato successivamente con il il d.lgs. n. 125/2019. Innanzitutto sono state fornite le definizioni di “valuta virtuale”[2], di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale”[3] e di “prestatori di servizi di portafoglio digitale”[4]. Inoltre, intervenendo sul d.lgs. n. 141/2010, è stata introdotta una prima disciplina della valuta virtuale, prevedendo un meccanismo di segnalazione/monitoraggio/iscrizione che ruota intorno all’esistenza di un preciso obbligo di comunicazione a carico dei suddetti prestatori, i quali sono tenuti a comunicare al ministero dell’Economia e delle Finanze la propria operatività sul territorio nazionale.
Un decreto ministeriale del MEF, che non risulta al momento ancora adottato, fornirà la disciplina attuativa. La bozza di decreto, resa disponibile in consultazione pubblica nel febbraio 2018, appare ispirata all’obiettivo di realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovrebbero poi iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM). Solo al termine di questo primo censimento ed entro termini che saranno stabiliti dallo stesso decreto, l’OAM istituirà la sezione speciale del Registro dei Cambiavalute.
Se, dunque, il legislatore nazionale, al pari di quello europeo, non ha sciolto i dubbi concernenti la natura giuridica della valuta virtuale, non si è limitato, tuttavia, a dettare regole confinate ai settori specifici dell’antiriciclaggio e dell’antiterrorismo, avendo invece fornito indicazioni che sembrano avere un valore più generale. Sebbene in Italia sia permesso utilizzare i bitcoin e altre criptovalute per effettuare compravendite, la registrazione fiscale deve essere fatta in euro, e per farlo occorre dare un cambio forzato (non esiste un cambio ufficiale, ma è richiesta la media dei valori tratti dai maggiori siti di compravendita di valuta). È una soluzione un po’ tirata per i capelli che “funziona” solo perché ci sono pochissime transazioni.
In buona sostanza, il legislatore ha finora fornito una prima disciplina attinente non tanto all’oggetto – ossia alla valuta virtuale – quanto ai soggetti che prestano specifici servizi in valuta virtuale, i quali, analogamente a quelli che svolgono attività di cambiavalute, devono avere determinati requisiti in tema di cittadinanza o sede, sono tenuti a effettuare una specifica comunicazione (che è “condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività”), vengono iscritti in una speciale sezione del registro tenuto dall’OAM e, oltre a tutto ciò, devono assolvere a taluni obblighi ex d.lgs. n. 231/2007.
È ancora poco, in verità, sebbene l’approccio appaia piuttosto articolato. Restano da chiarire alcuni dubbi. Secondo la Banca d’Italia[5] restano dubbi importanti: “solo per citarne alcuni, non è chiaro se tra i prestatori in esame possano ritenersi incluse alcune rilevanti tipologie di soggetti che operano in criptovalute (tra cui, ad esempio, i cc.dd. “miners”, intesi come coloro che producono valuta virtuale) né se l’attività dei prestatori possa considerarsi lecita nelle ipotesi in cui risulti impossibile identificare il titolare effettivo delle cripto; sono indeterminate le conseguenze in caso di attività esercitata in difetto di comunicazione obbligatoria”.
Si vedrà se alcune risposte a tali interrogativi arriveranno con la normativa di attuazione, il cui ritardo potrebbe giustificarsi con la necessità di elaborare soluzioni organiche e, auspicabilmente, coordinate (quanto meno) con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Conclusioni
Nei prossimi mesi assisteremo a ulteriori passi in avanti verso l’adozione da parte di sempre più Stati di una valuta digitale nazionale. Per l’arrivo di una valuta digitale europea non è più questione di “se”, ma di “quando” diventerà mainstream, nonostante i tempi sembrino ancora abbastanza estesi. Le banche centrali dei Paesi europei sembrano avere adottato atteggiamenti prudenti e conservativi. Appare quindi necessario continuare a esaminare con molta attenzione lo sviluppo di questo settore.
Il prossimo anno l’Italia ospiterà il G20. Potrebbe essere l’occasione buona affinché si parli, oltre che di un’agenda comune sull’intelligenza artificiale e sull’utilizzo dei dati, anche di interventi di natura politico-legislativa sull’utilizzo delle criptovalute e di una regolamentazione sugli effetti delle valute digitali sul sistema bancario globale. In una crisi economica, potrebbe sembrare strano concentrarsi sulle magie dell’emissione di una valuta digitale, ma forse è proprio in questa nuova dimensione del denaro che potremo trovare le chiavi della stabilità sociale.
- Il più avanzato è decisamente quello di Suzhou, dove sono stati caricati wallet digitali sugli smartphone di una fetta di dipendenti pubblici, che riceveranno i contributi per i trasporti direttamente in forma digitale. ↑
- Per “valuta virtuale” si intende la “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1, c. 2, lett. qq), d.lgs. n. 231/2007, come modificato dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 90/2017, e successivamente dall’art. 1, c. 1, d.lgs. n. 125/2019). ↑
- Ossia “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. ↑
- Ossia “ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali” ↑
- Cfr. F. Maimeri e M. Mancini, “Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale”, Banca d’Italia Questioni di Ricerca Giuridica Numero 87 – Settembre 2019. ↑