Il Tar del Lazio conferma: le criptovalute vanno considerate come redditi finanziari esteri

Il TAR del Lazio si è pronunciato sui presupposti e limiti della assoggettabilità a trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica, facendo esplicito riferimento a Bitcoin e alle altre criptovalute

Pubblicato il 06 Feb 2020

bitcoin spendere

Sul fronte del trattamento fiscale delle criptovalute arriva un importante pronunciamento del Tar del Lazio, destinato a fare giurisprudenza in una materia ancora priva di veri e propri punti di riferimento dal punto di vista della certezza del diritto. Più nel dettaglio il TAR del Lazio si è pronunciato sui presupposti e limiti della assoggettabilità a trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica, facendo esplicito riferimento a Bitcoin e alle altre criptovalute. Tutto nasce dal ricorso di due associazioni legate al mondo della Blockchain, (Assob.It e Associazione Blockchainedu) che si opponevano all’inclusione delle monete elettroniche nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019. Scelta che, ovviamente, comporta una tassazione sfavorevole per i titolari di criptovalute. In particolare, nel loro ricorso le associazioni di categoria facevano riferimento alla “aterritorialità” delle criptovalute, che non prevedono una vera e propria “conservazione” in un luogo fisico.

Confermata l’indicazione del MEF e dell’Agenzia delle Entrate

Sostanzialmente, però questa tesi è stata rigettata dal TAR Lazio, che quindi ha confermato l’indicazione del MEF e dell’Agenzia delle entrate. Più nel dettaglio nella sentenza si può leggere che:

1) Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.

2) Il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.

Resta quindi confermata l’inclusione delle criptovalute, da un punto di vista fiscale, nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019.

Blockchain4Innovation si ripropone di analizzare e commentare questo pronunciamento per avere una chiara lettura delle motivazioni e delle conseguenze

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