Lo scorso 4 luglio, il governo maltese ha emanato 3 atti legislativi di grande importanza per il mondo blockchain e DLT:
- Malta Digital Innovation Authority Act;
- Innovative Technology Arrangement and Services Act;
- Virtual Financial Assets Act (“VFA Act”).
Il primo riguarda l’istituzione di una apposita autorità nazionale che ha lo scopo di supportare lo sviluppo e promuovere l’innovazione tecnologica tra cui la cosiddetta tecnologia DLT.
Il secondo è invece rivolto alla regolamentazione di specifiche tecnologie innovative e per regolare l’esercizio di funzioni regolatorie da parte dell’autorità per l’innovazione digitale maltese.
Il terzo ed ultimo atto, oggetto del presente articolo, mira a regolare l’emissione di asset finanziari virtuali ( i cosiddetti Virtual Financial Assets “VFA”).
I principi alla base di questi tre atti sono volti a garantire l’integrità del mercato, la protezione dei consumatori e dell’industria in generale.
Malta: un approccio incentrato sulla tecnologia
Una premessa indispensabile consta nel fatto che Malta, a differenza di altri paesi come il Liechtenstein o la Svizzera, ha adottato un approccio molto incentrato sulla tecnologia, come si suole dire un “technology first approach”, quindi dando priorità alla componente tecnologica quando si vogliono sviluppare progetti basati sulla blockchain o sulla tecnologia DLT in generale.
Ma perché questo approccio? Come afferma lo stesso Junior Minister for Financial Services, Digital Economy and Innovation, Silvio Schembri, l’obiettivo è garantire il più possibile un ambiente giuridico stabile e certo, che mira agli sviluppi di lungo periodo di questa tecnologia dalle numerosissime applicazioni.
È interessante analizzare come viene regolata la redazione e la successiva approvazione di un white paper per l’avvio di una ICO (Initial Coin Offering).
Le caratteristiche del white paper
Un white paper è un documento esplicativo, preparato all’inizio di un progetto di emissione token, che ha l’obiettivo principale di informare i potenziali investitori sul progetto in generale, specificando le caratteristiche di un’offerta di token e di come li stessi verranno emessi.
L’articolo 4 del VFA Act specifica che ogni whitepaper deve essere datato e contenere le informazioni previste dall’Allegato 1 (Schedule 1) del VFA Act stesso nonché prevedere una dichiarazione formale con la quale, il board of administration della società che vuole emettere i token dichiara che lo stesso white paper è conforme ai requisiti posti dall’art. 3 del VFA Act.
Il whitepaper è di fatto un requisito obbligatorio per l’offerta di VFA e deve venir consegnato all’autorità competente dieci giorni prima che lo stesso venga diffuso al pubblico (Art. 3(2) del VFA Act).
In aggiunta va posta l’attenzione al requisito della registrazione: è prevista infatti la figura del c.d. “VFA Agent”, un soggetto che deve registrarsi presso l’autorità nazionale maltese e svolgere una funzione generale di controllo, consulenza e, in un certo modo, anche garanzia che il c.d. issuer rispetti le norme maltesi che regolano questo settore (il riferimento è l’art 7 del VFA Act).
L’issuer indica la persona (l’art. 1 del VFA Act – il quale contiene tutte le definizioni – usa l’espressione “legal person”) che emette o propone di emettere un VFA all’interno del territorio maltese o dal territorio maltese stesso verso l’esterno.
La Schedule 1 pone svariati requisiti, i quali non sono meramente formali: come regola generale, le informazioni contenute devono permettere agli investitori di poter valutare in modo informato i clienti, il progetto proposto e le caratteristiche del VFA stesso.
Le informazioni chiave del progetto e i “warning”
Va previsto, inoltre, un dettagliato sommario nel quale, con linguaggio non-tecnico, vanno fornite le informazioni chiave del progetto nonché alcuni avvertimenti (warning) nel quale va espressamente dichiarato che le decisioni di investimento vanno prese sulla base del whitepaper nella sua interezza e non, ovviamente, sul solo sommario.
I paragrafi dal 6 al 13 contengono una lista analitica e molto dettagliata dei dettagli più tecnici che il white paper deve possedere.
Va notato che, fra le altre informazioni, vanno spiegate le ragioni alla base della ICO, deve essere fornita una dettagliata descrizione tecnica del protocollo, della piattaforma e/o dell’applicazione e i relativi benefici.
È inoltre richiesta l’identificazione delle sfide e dei rischi (“challenges and risks”) e le misure adottate per mitigarli (parrebbe un vero e proprio approccio risk-based come utilizzato in altri settori “tecnologici”, tra cui il recente GDPR).
Dal punto di vista della cybersicurezza, deve venir fornita anche una descrizione delle misure di sicurezza contro le minacce cyber che possono colpire il protocollo, ogni attività che avviene fuori dalla blockchain e nei confronti dei wallet usati dall’issuer.
Il governo maltese, assieme ad altri stati europei, si è indubbiamente mosso con grande tempismo, nel tentativo di regolare una tecnologia complessa come la blockchain.
Svizzera, Estonia, Liechtenstein, Francia e Parlamento Europeo
Anche altri paesi, tra cui Svizzera (con FINMA, il regolatore svizzero dei mercati finanziari, ha emesso delle Guidelines sul tema delle ICO); l’Estonia, con la Finantsinspektsioon, l’autorità di controllo finanziario dello stato estone; il Liechtenstein (anche in questo caso potete trovare maggiori informazioni qui) con annessa una specifica Fact Sheet con la quale, il Finanzmarktaufsicht ha espresso la sua posizione assimilando, in certi casi, i token a degli strumenti finanziari. A tal proposito si veda anche l’analisi di PWC, e la Francia, che ha istituito un gruppo di studio presieduto dal Professor Jean-Pierre Landau (per maggiori informazioni si può consultare questa pagina). Tutti paesi che hanno affrontato la tematica delle ICO sebbene con modalità e risultati diversi.
Sono intervenute anche le istituzioni europee. Il Parlamento Europeo ha recentemente comunicato, tramite un intervento del Vicepresidente Dombrovskis (qui maggiori informazioni) che è in corso un assessment, con l’ausilio di autorità di supervisione europee, su come ed in che modo le ICO e le valute virtuali in genere possano rientrare nelle regolamentazioni in materia finanziaria. I risultati di questo lavoro sono previsti per la fine del 2018.
Sebbene in ritardo rispetto ad altri player internazionali (basti pensare, come sempre, agli Stati Uniti) anche i paesi europei hanno finalmente deciso di approcciare la tecnologia blockchain.
Non è un caso che pare preferibile parlare di “paesi europei” e non di “Europa” perché, parafrasando le parole dello stesso Dombrovskis, i tentativi di regolazione in materia sono isolati e mancano di una visione sistemica che tenga conto dell’intero panorama economico europeo.
Il rischio è forse di puntare troppo su una competizione interna a scapito, come spesso accade, di una con respiro internazionale.