Ci sono anche le tecnologie a registro distribuito (DLT Distributed Ledger Technologies) nel D. M. 25 giugno 2021, n. 143, che definisce il sistema di verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nell’esecuzione di lavori edili, sia pubblici che privati. Il decreto ha affidato alla Commissione Nazionale delle Casse Edili, fra l’altro, l’istituzione di un’apposita banca dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro (art. 6, c. 2), che potrebbe essere realizzata, appunto, mediante tecnologie a registro distribuito (DLT).
Dal 1° novembre 2021 nuove norme per i lavori edili pubblici e privati
A decorrere dal 1° novembre 2021 (INL, nota 19 luglio 2021, n. 5223) sarà adottato un sistema di verifica di congruità basato sugli indici riportati in allegato al citato accordo – applicato, si ribadisce, sia nell’ambito dei lavori pubblici che privati – e che inciderà anche sulla validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il decreto recepisce l’accordo 10 settembre 2020 vòlto ad agevolare la graduale emersione della manodopera edile, sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione & Servizi, Agci-Produzione e Lavoro, Confcooperative, Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Confapi, Aniem con Feneal Uil, Filca Csil, Fillea Cgil, e introduce una specifica disciplina con riguardo all’attestazione di congruità del costo del lavoro sul valore complessivo di un’opera.
Come anticipato, l’introduzione di un sistema di verifica di congruità nell’ambito del settore edile, ivi comprese le attività affini che risultino direttamente e funzionalmente connesse a quelle dell’impresa affidataria, ha il precipuo fine di i) promuovere l’emersione del lavoro irregolare, ii) contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e iii) assicurare una diffusa ed effettiva tutela dei lavoratori sia sul piano retributivo e contributivo che, indirettamente, in materia prevenzionistica.
Lavori privati solo di importo superiore a 70mila euro
Fermo restando che il richiamato D.M. 25 giugno 2021, n. 143 trova applicazione nell’ambito di lavori privati solo quando il valore complessivo dell’opera sia d’importo superiore a 70mila euro, l’attività di verifica è condotta sulla base di indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, indicati nella tabella allegata all’Accordo 10 settembre 2020 e aggiornati periodicamente, utilizzando le informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e afferenti a:
- il valore complessivo dell’opera;
- il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- la committenza;
- il subappaltatore o sub-affidatario.
Eventuali variazioni apportate al contratto durante la sua esecuzione imporranno un’ulteriore verifica di congruità con riguardo al valore attribuito alle varianti intervenute.
L’attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta presentata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente su istanza dell’impresa affidataria (o da un soggetto da questa delegato) o del committente.
Ove trattasi di lavori privati, la congruità dell’impresa affidataria è accertata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. Uno scostamento non superiore al 5% non pregiudica il rilascio dell’attestazione, purché documentalmente giustificato dal direttore dei lavori.
L’impresa non rispondente ai criteri di congruità è invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, sanando le anomalie o irregolarità indicate. Solo l’effettiva regolarizzazione consente sia rilasciata l’attestazione di congruità.
La mancata regolarizzazione comporterà l’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Dalla data di emissione, l’accertata irregolarità impedirà peraltro il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’affidatario o dell’appaltatore, così come dell’eventuale subappaltatore coinvolto nell’esecuzione del contratto.
L’uso della tecnologia blockchain nei lavori edili
Come già anticipato, il decreto ha affidato alla Commissione Nazionale delle Casse Edili la definizione delle modalità e delle istruzioni operative per la trasmissione delle informazioni di cui sopra (art 3, c. 4) nonché ii) l’attività di coordinamento delle attività delle Casse Edili-Edilcassa e fra le altre, l’istituzione di un’apposita banca dati condivisa con Inps, Inail e Ispettorato nazionale del lavoro (art. 6, c. 2), che potrebbe essere realizzata mediante tecnologie blockchain a registro distribuito.
Un registro digitale distribuito condiviso sull’intero territorio nazionale che garantisca la marcatura temporale dei dati registrati da ciascuna impresa tenuta alla trasmissione dei dati afferenti ai contratti stipulati nonché la loro immodificabilità, consentirebbe, introducendo specifici automatismi, di avere una pressoché immediata e ponderata contezza circa i dati trasmessi.
In particolare, l’adozione di specifici automatismi consentirebbe di:
- svolgere più rapidamente le attività di verifica svolte dagli organismi di vigilanza delle più sopra indicati enti e autorità circa la congruità dei dati trasmessi dalle imprese tenute a richiedere il rilascio del certificato;
- documentare analiticamente eventuali anomalie e difformità da comunicare ai fini della regolarizzazione;
- manutenere pressoché in tempo reale il certificato di congruità anche in relazione ad eventuali sopravvenute modificazioni apportate al contratto in esecuzione;
- costituire un repertorio di dati, come detto immodificabili e aventi data certa, utili per orientare sia l’attività di vigilanza degli organismi preposti – tenendo altresì conto di talune specificità territoriali – che le politiche legislative.
L’istituzione di un registro digitale distribuito per svolgere la procedura di rilascio del certificato di congruità potrebbe agevolare:
- l’interazione (‘cooperazione applicativa’) tra Casse Edili, Inps, Inail e Inl, contribuendo a rendere più efficace e penetrante l’attività di controllo e vigilanza e l’eventuale recupero di contributi e premi assicurativi (art. 4, c. 4 e 5);
- la compressione dei costi di transazione e la formazione di un affidamento efficiente tra le parti stipulanti il contratto di appalto (ed eventuale subappalto) o di affidamento;
- l’attività di rendicontazione, essenziale nel caso in cui per l’esecuzione del contratto di appalto, subappalto o d’opera siano stanziate risorse del PNRR;
- lettura e interpretazione di dati (advanced analytics) per individuare tendenze e ricorrenze, anche inedite.
In altri termini, un registro digitale distribuito costituisce una forma di ‘architettura civile’, diretta, nel caso di specie, a i) contrastare fenomeni distorsivi di dinamiche concorrenziali e ii) assicurare, anche con riferimento alla disciplina prevenzionistica, il rispetto dei diritti dei lavoratori, iii) costituendo uno strumento essenziale per la conduzione di una mirata e capillare attività di vigilanza.