Continua l’analisi della nuova proposta di regolamento europeo all’interno del Digital Finance Europe Package volta a regolare i mercati di crypto-asset (si suggerisce a questo proposito la lettura anche del precedente servizio su questo argomento: La proposta di regolamentazione dei crypto-asset in EU: una prima analisi giuridica).
L’obiettivo di questo articolo è di analizzare più nel dettaglio il contenuto del Titolo II della proposta ben consci del fatto che, trattandosi di un “proposal”, lo stesso non è ancora definitivo e potrebbe subire delle modifiche. La sezione qui analizzata si occupa in generale dei crypto-asset senza affrontare la sotto-categorie specifiche dei asset-referenced e dei e-money token. Nello specifico vengono regolati aspetti riguardanti i white paper, le comunicazioni di marketing e le obbligazioni di chi emette cripto-asset
Obblighi degli emittenti di crypto-asset
L’articolo 4 pone diversi obblighi agli emittenti (“issuer”) di crypto-asset ed in particolare, tali soggetti devono:
- Essere delle “legal entity” quindi, di fatto, un qualunque soggetto giuridico che possa disporre di beni, diritti o responsabilità;
- Aver scritto, notificato e pubblicato un white paper (ai sensi degli artt. 5, 7 e 8);
- Essere in linea con i requisiti posti dall’articolo 13 cioè gli obblighi in merito a correttezza, trasparenza ed assenza di conflitti.
In particolare, l’art. 13 in questione prevede che questi soggetti si comportino in modo onesto e trasparente nonché che gestiscano eventuali conflitti di interessi, il tutto deve avvenire nell’ottica di favorire i migliori interessi dei detentori di crypto-asset.
I poteri di orientamento e raccomandazione di ESMA sui crypto-asset
Alla lettera (d) di questo articolo è interessante notare come viene inserito un rimando al Regolamento che istituisce l’ESMA – European Securities and Markets Authority (Reg. UE 1095/2010). Vengono infatti previsti poteri di orientamento e raccomandazione in capo all’ESMA stessa. L’obiettivo è avere dei sistemi e dei protocolli di accesso che siano in linea con gli standard dell’Unione infatti l’art. 13 lett. d) prevede proprio che gli emittenti mantengano tutti i loro sistemi e protocolli di sicurezza in linea con gli standard dell’Unione.
Quindi, in estrema sintesi, una società deve adempiere a tutti gli oneri riguardanti il white paper (descritti in particolare all’art. 5) e comportarsi in modo equo, onesto e trasparente ma, aspetto degno di nota, anche aderire agli standard di sicurezza che emanerà l’ESMA. Si nota subito come questo, rispetto ad altri ambiti normativi come la data protection, risulta essere un punto di divergenza notevole in quanto sarà un’autorità in seno all’Unione Europea ad emanare degli standard applicabili al settore.
Obblighi specifici per il white paper di presentazione dei crypto-asset
Rispetto invece agli obblighi specifici legati al white paper ed all’art. 13 della proposta, queste disposizioni non sono applicabili nel caso in cui i crypto-asset siano:
- offerti a titolo gratuito (“for free”), o
- vengano consegnati a seguito di operazioni di mining o di validazione delle transazioni, o
- i cripto-asset siano unici e non fungibili con altri, o
- vengano offerti a meno di 150 persone (siano essere fisiche o giuridiche), o
- il valore totale dell’offerta al pubblico non superi un milione di euro lungo un periodo di 12 mesi, ed infne
- se l’offerta al pubblico è rivolta esclusivamente ad investitori qualificati e tali asset siano detenibili solo da parte di questi soggetti.
La lista di queste esclusioni è lunga e mira ad alleggerire l’onere in merito all’emissione del white paper il quale comporta alcuni passaggi importanti, soprattutto in ottica di approvazione come analizzeremo nel paragrafo successivo.
Requisiti specifici per la redazione dei white paper dedicati ai crypto-asset
Il white paper, la cui emissione è ormai una pratica consolidata nel mondo delle cripto-valute, deve prevedere una serie di aspetti ed in particolare:
- una descrizione dettagliata dell’emittente e dei principali partecipanti coinvolti nel progetto;
- una descrizione dettagliata del progetto stesso e delle caratteristiche dell’offerta al pubblico che comprenda pure la ragioni per cui la stessa avverrà;
- una descrizione dettagliata dei diritti e degli obblighi annessi a tali cripto-asset;
- informazioni sulla tecnologia sottostante, gli standard applicati nonché i potenziali rischi legati al progetto stesso ed all’emissione degli
E’ interessante notare che la proposta di regolamento entra nel dettaglio di alcuni statement ed informazioni da inserire nel white paper stesso come quelle relative alla responsabilità dell’emittente o il fatto che i cripto-asset potrebbero perdere completamente il loro valore.
Il richiamo a questo tipo di oneri ricorda molto la normativa in materia finanziaria ed le informazioni da inserire nel c.d. prospetto o nelle informazioni chiave agli investitori.
E’ prevista inoltre una norma apposita in merito alle comunicazioni di marketing (all’art. 6) nella quale sono previsti obblighi di trasparenza e di non fornire comunicazioni che siano ingannevoli per il pubblico.
Più che le previsioni rispetto ai white paper, le quali paiono assolutamente in linea ad uno standard esistente da anni, risulta di estremo interesse invece la procedura per ottenere l’approvazione del white paper stesso.
L’articolo 7 prevede che l’emittente debba, almeno venti giorni lavorativi prima che il white paper venga pubblicato, notificare sia il white paper stesso sia le comunicazioni di marketing all’autorità competente nello stato membro dove l’emittente è situato.
I rischi di sospensione nella fornitura di servizi o di blocco dell’offerta di crypto-asset
A tale autorità (che dovrà essere individuata da ogni singolo stato membro) sono attribuiti i poteri di cui all’art. 82 comma 1 i quali sono, a titolo esemplificativo, richieste di informazioni o documenti, il potere di sospendere, per dieci giorni lavorativi, la fornitura dei servizi legati ai crypto-asset ma anche la possibilità di proibire l’offerta di crypto-asset stessa (vedasi art. 82 comma 1 lett. p)).
Tornando al contenuto della notifica da inviare all’autorità, la stessa deve prevedere una spiegazione rispetto ai motivi per cui il tipo di crypto-asset non è considerabile come uno strumento finanziario, né una moneta elettronica o un deposito semplice o strutturato.
Sempre l’articolo 7 in questione prevede un ulteriore serie di oneri per gli emittenti che non andremo ad approfondire in questa sede ma ci limiteremo a fornire una valutazione preliminare: colpisce come la procedura in questione preveda una sorta di blocco/ argine iniziale rispetto all’emissione dei crypto-asset. Tale argine è proprio composto dalle autorità di supervisione che dovranno verificare e comunicare i white paper stessi direttamente all’ESMA (art. 7 comma 5) la quale poi inserirà lo stesso in un apposito registro (previsto all’art. 57).
Un richiamo al rapporto tra monetizzazione dei dati e crypto-asset
Tornando all’articolo 4 della proposta di regolamento, al suo interno è prevista un’interessante disposizione in merito al dibattuto tema della monetizzazione dei dati personali in quanto, all’ultimo paragrafo del comma 2, laddove si specificano le esenzioni rispetto al white paper e ad altri oneri specifici, la proposta di regolamento è chiara nel sancire che qualora un soggetto acquirente di crypto-asset fornisca dati personali all’emittente in cambio dei crypto-asset, tale tipo di “transazione” non è considerata a titolo gratuito. Quindi, almeno rispetto al dettato di questa proposta, fornire dati personali per l’ottenimento di crypto-asset potrebbe costituire una transazione a titolo oneroso.
Tale interessante specificazione si colloca nel recentissimo dibattito sulla data monetization e della valorizzazione dei dati ed in particolare su quale valore attribuire alla cessione dei dati personali. Per concludere il presente contributo, appare maggiormente chiaro ora che il regolamento, rispetto alle linee di demarcazione chiare e semplici fornite dall’apparato definitorio, ora che entra nel “vivo” della regolazione di alcune procedure, stia progressivamente aumentando il suo grado di complessità.
Nei prossimi giorni forniremo ulteriori approfondimenti rispetto a questa interessante proposta di regolamento.