Il nuovo modello produttivo nel cui perimetro è necessario operare è “Impresa 4.0”, un modello imprenditoriale nel quale sono profondamente integrate le risorse tecnologiche, l’intelligenza artificiale, gli algoritmi, i big data e l’IoT. Ciò ha destrutturato il mondo del lavoro, modificato le categorie classiche della subordinazione, il concetto di spazio ove svolgere la prestazione lavorativa, la scansione del tempo del lavoro. Le nuove esigenze chiedono processi innovativi, prestazioni innovative, infrastrutture innovative. In quest’ottica l’elemento dirompente è costituito dall’ingresso della blockchain nel contesto del mondo del lavoro.
Se è vero, infatti, che la blockchain è stata in origine immaginata per le transazioni economiche attraverso criptovalute, è altrettanto vero che questa tecnologia, per le sue caratteristiche di sicurezza, trasparenza e immutabilità dei dati, può rappresentare nel mondo del lavoro, lo strumento per attuare finalmente il cambiamento.
L’approccio normativo alla blockchain
Dal punto di vista normativo, sia le risoluzioni comunitarie, sia le disposizioni interne, consentono un approccio regolamentato.
In particolar modo con l’articolo 8 ter del D L n. 135/2018 convertito nella legge 11 febbraio 2019 n. 12, l’ordinamento nazionale ha definito i registri distribuiti e gli smart contract, consentendo il ricorso a tali tecnologie, come supporto per la gestione e la regolamentazione di quelle che sono alcune caratteristiche proprie del rapporto di l lavoro.
Da dove iniziare: il punto di partenza potrebbe essere rappresentato dal fascicolo elettronico del lavoratore previsto al Dlgs 150/2015, che costituisce per l’appunto il fascicolo personale del lavoratore in cui registrare” le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo formale ed informale secondo gli indirizzi dell’Unione Europea”.
Attraverso il fascicolo elettronico e l’identità digitale il lavoratore potrebbe certificare tutti i propri percorsi formativi con strumenti di notarizzazione.
Inoltre, come evidenziato in uno studio congiunto del 2018 portato avanti dal CNEL e dell’Università degli Studi di Roma Tre, il fascicolo potrebbe essere implementato e variamente utilizzato nelle politiche attive del lavoro, immaginando lo sviluppo di una blockchain permissioned, riservata ai lavoratori, e alle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nelle politiche attive del lavoro (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL ecc.) sulla quale vi sia una interconnessione dei dati, che consenta di implementare il fascicolo attraverso una serie di blocchi contenenti informazioni in ordine alla attività formativa, stato dell’occupazione, utilizzo degli ammortizzatori sociale ecc.
Quale blockchain per il mondo del lavoro
È possibile altresì immaginare, come in parte argomentato da uno studio del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Cagliari del 2017, una blockchain permissioned, implementata con motori di blokchain pubblica (Ethereum, Parity, Eos,Algoran) e software open source (Hyperledger, Corda ecc), nella quale vi siano all’interno come nodi indipendenti, le Camere di Commercio, le Associazioni Sindacali, il CNEL, l’INPS, l’INAIL, le Associazioni Datoriali, le Università, gli Enti di Formazione riconosciuti, che ne gestiscano la governance, e poi come partecipanti gli attori del mondo del lavoro: i datori di lavoro e i lavoratori.
In tal modo tutte le attività e gli adempimenti inerenti il lavoro potrebbero trovare operatività all’interno di un registro distribuito, condiviso, replicabile, accessibile simultaneamente, decentralizzato su basi crittografiche, verificabile da ciascun partecipante, non alterabile, non modificabili.
Il lavoratore certificherebbe il proprio status lavorativo attraverso il fascicolo elettronico, nel quale far confluire la propria storia lavorativa; a titolo esemplificativo, i titoli di studio, le specialistiche, i rapporti di lavoro succedutesi nel tempo, la formazione acquista, generando così uno specifico profilo, i cui dati nel rispetto della normativa del GDPR sarebbero accessibili al solo lavoratore, titolare della chiave crittografica.
Le skills verrebbero validate dai nodi anche in funzione dell’interconnessione dei dati dagli stessi già detenuti, e le ulteriori attività formative notarizzate dagli Enti di Formazione accreditata ove risulta svolto il percorso formativo.
Il profilo del lavoratore si incrocerebbe con la selezione di personale avanzata dalle aziende, facendo così incontrare domanda e offerta.
Su tale tecnologia, si potrebbero implementare smart contract, con meccanismo di consenso proof of stake, attraverso i quali, dopo l’incontro di domanda e offerta dar vita alla formalizzazione del contratto, accedendo alle tipologie contrattuali validate, come presenti nei data base del CNEL, e di qui regolamentare i futuri adempimenti amministrativi (comunicazioni INPS, INAIL, ecc) derivanti dal rapporto di lavoro attraverso la tecnologia blockchain.
I contraenti, obbligandosi ad accettare il risultato delle elaborazioni dello smart contract, possono con facilità regolamentare gli adempimenti amministrativi, e se del caso anche economici, qualora si prevedesse la corresponsione delle retribuzioni in criptovaluta.
Il codice dello smart contract essendo trasparente è facilmente ispezionabile, consentendo così ogni verifica di conformità normativa.
Conclusioni
La scelta di una tecnologia, innovativa, trasparente, immutabile, idonea a far emergere il lavoro in nero, basata sul paradigma della fiducia e sulla dignità del lavoro, dovrebbe “premiare” gli utilizzatori, datore di lavoro e lavoratore, con la possibilità di fruire di significative quote di decontribuzione, per rappresentare quel volano in grado di rivoluzionare una realtà ancora asfittica, nella quale solo l’innovazione sposata all’etica può rappresentare la vera strada per il cambiamento.