Primo via libera dal Senato per gli Smart Contract. Le commissioni di Palazzo Madama ha avviato il percorso che inserisce formalmente e per la prima volta nel nostro ordinamento le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di Smart Contract. In particolare sono le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato che hanno approvato l’emendamento al Decreto legge Semplificazioni che vede come primo firmatario Stefano Patuanelli (M5S). Una volta che il decreto sarà stato convertito in legge, l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) avrà 90 giorni di tempo per individuare gli standard tecnici perché i documenti informatici trattati con queste tecnologie possano avere valore giuridico a tutti gli effetti, come previsto dalle norme europee sull’identificazione elettronica.
Il primo aspetto da evidenziare in questo passaggio è “la possibilità di dare un valore giuridico a una transazione che sfrutti un registro elettronico distribuito e informatizzato, senza passare da notai o enti certificatori centrali”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato e membro del team degli esperti blockchain avviato dal ministero dello Sviluppo economico. “La norma sullo smart contract invece dà a un contratto eseguito in automatico da un programma informatico il valore giuridico di un contratto normale, scritto e firmato”, aggiunge Sarzana.
Il valore giuridico di Blockchain e Smart Contract
Il testo dell’emendamento definisce le tecnologie basate su registri distribuiti come “le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati, sia in chiaro sia protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.
Lo smart contract è “un programma per elaboratore che opera su Tecnologie basate su registri distribuiti (…) la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse” e ancora “soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge”.
Nello specifico, lo smart contract è un programma basato su un codice che contiene sia le clausole concordate sia le condizioni operative necessarie per il funzionamento di un prodotto o servizio. L’oggetto del contratto “entra in funzione” quando le situazioni reali corrispondono alle clausole e alle condizioni predefinite. L’aspetto innovativo è la totale assenza di un intervento umano, dei classici intermediari come avvocati o notai.