A febbraio erano arrivate le prime linee guida per le ICO e grazie a questa iniziativa di FINMA, Swiss Financial Market Supervisory Authority, ovvero l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la Svizzera era stata una delle prima nazioni ad attivarsi per creare una Governance delle Initial Coin Offering. (Leggi in proposito l’articolo Svizzera pubblica con Finma le linee guida dell’ICO per presidiare la Governance Blockchain). A quell’intervento segue ora un supplemento di guidelines che intende fornire indicazioni sulle Stablecoin ai sensi della legge svizzera sulla vigilanza.
L’intervento della “Consob” svizzera arriva dopo che si è registrato un importante aumento nel numero di progetti di “monete stabili” a partire dalla seconda metà del 2018. Ed è poi inevitabile pensare che questa iniziativa sia anche collegata alla richiesta di assessment arrivata da Libra Association per il progetto di stablecoin Libra. Sulla base di questa richiesta FINMA ho fornito una indicazione su come procedere nei confronti della normativa elvetica.
Alla base di queste iniziative c’è la necessità di disporre di cryptocurrency che siano nella condizione di ridurre al minimo le fluttuazioni di valore che caratterizzano molte criptovalute e di ottenere questa forma di “stabilità” agganciando i token con asset come materie prime, beni immobili o titoli.
In questo intervento FINMA fornisce anche indicazioni su come intende valutare le stablecoin e definisce così una classificazione delle “monete stabili” secondo la legge svizzera.
Il tema della classificazione degli stablecoin nell’ordinamento svizzero
Anche per quanto attiene ai mercati il principio che ispira l’azione di regolamentazione è quello che potremo definire della “neutralità tecnologica” e guarda alla funzione economica e alle finalità dei token. Si tratta cioè di un atteggiamento che vede prevalere la sostanza sulla forma. A fronte della numerosità di tipologie di stablecoin, con sostanziali differenze e finalità, gli interventi normativi possono a loro volta differenziarsi in funzione delle attività che la critpocurrency è chiamata svolgere, ma anche in funzione degli asset che servono a garantire la stabilità, ovvero eventuali prodotti, materie prime, titoli o beni immobili. A sua volta i diritti legali dei possessori rappresentano un ulteriore importante fattore di differenziazione e di trattamento.
Per approfondire l’intervento FINMA leggi QUI