In ambito fintech, si parla di token per fare sostanzialmente riferimento a due categorie di asset digitali:
– token che rappresentano la titolarità di un’attività finanziaria (security token)
– token che consentono di acquistare un determinato bene o servizio (utility token).
Nel primo caso, il token conferisce al titolare sostanzialmente un diritto di credito a cui per legge o per contratto possono accedere altri diritti o altre situazioni giuridiche soggettive, come per esempio il diritto di voto che spetta al titolare di un’azione societaria o il diritto alle cedole nelle obbligazioni.
Nel secondo caso, il token conferisce al titolare un diritto di opzione per l’acquisto o somministrazione di cose o per la fornitura di servizi (attuali o futuri). Il design di alcuni utility token può far sì che esso assuma una natura valutaria allorché non configuri un’opzione a tutti gli effetti, ma si atteggi a mezzo di scambio per una certa classe di prodotti o servizi.
Dai due tipi di token sopra descritti possiamo ricavare utili indizi definitori e dire intanto che un token è innanzi tutto un titolo digitale che rappresenta un diritto, o addirittura che incorpora un diritto, in favore del suo possessore.
In tale prospettiva, un token assume valore solo in quanto non riproducibile e non falsificabile, ovvero solo in quanto residente in ambiente DLT dove si atteggia a essere una nuova classe di elementi digitali che consentono lo scambio di valore su una rete telematica senza intermediari. Esso è quini un asset digitale (o crypto-asset) che ha valore in sé perché unico.
Cos’è un asset digitale
Se un token è una particolare categoria di asset digitali, occorre definire innanzitutto cos’è un asset digitale.
Un asset digitale è innanzi tutto, e banalmente, una sequenza di bit. A differenza di altre sequenze di bit, tuttavia, un asset digitale ha la caratteristica di essere distinguibile come un’unità discreta che si mantiene tale anche negli atti di scambio, così come gli asset fisici si comportano nel mondo reale.
Un asset digitale, pertanto, per esser tale, deve essere inalterabile, durevole e non duplicabile (o comunque alterabile, effimero e duplicabile esclusivamente secondo le regole condivise di un protocollo pubblico), deve cioè essere un quantum di informazione protetto da soluzioni criptografiche e da protocolli di sicurezza logica e fisica che ne garantiscono la conservazione e l’unicità (originalità). Proprio come una banconota che ha valore in quanto infalsificabile e non duplicabile, così garantendo l’inalterabilità e attendibilità del credito espresso nelle informazioni facciali: valuta e importo (debitore ed entità del credito).
Alla luce di quanto precede, possiamo quindi definire un asset digitale come un quantum informativo rivale, nel senso che esso è un set di informazioni che non possono essere modificate, cancellate o duplicate, se non in applicazione di rigidi protocolli ed interventi tracciabili, e magari imputabili ad un agente specifico. In quanto inalterabile, durevole e non duplicabile, tale quantum informativo assume valore in sé e non solo quale rappresentazione di altro bene (reale o virtuale).
Cos’è un token in termini criptografici
Un token per esperienza comune si manifesta come un atto ricognitivo di debito o di altra obbligazione, sottoscritto con la chiave privata del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, mantenuto in ambiente DLT, connesso ad una chiave pubblica e convenzionalmente attribuito al possessore o titolare della corrispondente chiave privata (Figura 1).
Figura 1
Un token è in sostanza un asset digitale che assume la forma di documento sottoscritto con la chiave privata del debitore e con la chiave pubblica del creditore e con cui il primo riconosce l’esistenza di un’obbligazione a favore del secondo.
Si tratta quindi di un titolo giuridico “reificato” in un asset digitale che consente la circolazione del diritto attraverso il mero trasferimento della chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica è impiegata per cifrare l’asset digitale. Il titolo, pertanto, e con esso il diritto, può essere trasferito come un comune bene mobile, anche su rete telematica attraverso una transazione su DLT, senza intervento di un intermediario che faccia da garante dell’inalterabilità, permanenza e non duplicazione del documento che incorpora il titolo. Un token è in sintesi un bene digitale nel significato di cui all’art. 810 c.c., esattamente come una casa, un’autovettura o un brano musicale.
ID e altri elementi digitali
Abbiamo visto che gli asset digitali sono o rappresentano beni giuridici (art. 810 c.c.); sono cioè oggetti di diritto. I token, di contro, sono documenti che contengono dichiarazioni in ordine ad un diritto soggettivo riconosciuto in favore del portatore di una determinata chiave privata. Il diritto soggettivo in questione può riguardare tanto un bene giuridico – e quindi un asset digitale (es.: diritto reale di proprietà su una quota ideale di un immobile) – quanto un soggetto persona fisica o giuridica. In tale ultimo caso il diritto soggettivo rappresentato o incorporato nel token è un diritto personale (es. diritto personale di ricevere un servizio di baby-sitting di un’ora).
Assimilabile alla categoria degli asset digitali che identificano beni giuridici, pertanto, potrebbero essere annoverati anche altri elementi che identificano le persone fisiche o giuridiche, cioè i soggetti di diritto. In una prospettiva meramente criptografica e funzionale beninteso, non c’è alcuna ragione per cui non si possa parlare di asset digitali anche con riguardo ad una persona fisica o giuridica la quale, al pari di un qualsiasi bene (digitale o materiale), può posizionarsi sul lato passivo di rapporto di diritto, ovvero del rapporto obbligatorio.
Accanto agli asset digitali “tradizionali”, avremo quindi una diversa classe di elementi digitali di tipo soggetto che, in modo poco originale, propongo di intitolare “digital ID”, o più semplicemente “ID”, così distinguendoli dagli elementi digitali di tipo oggetto (A) e dagli elementi digitali di tipo token (T).
Riassumendo: tutti e tre gli elementi digitali sopra elencati sono residenti in DLT e hanno le caratteristiche di immutabilità, non duplicabilità e permanenza tipiche degli asset digitali (anche se tale locuzione è riservata ai soli elementi di tipo A e T)
Token e disintermediazione
Svolta la doverosa parentesi sulle caratteristiche degli asset digitali in generale, e chiarito che un token è un particolare asset digitale in forma di documento imputabile ad un certo soggetto, possiamo ora sottolineare un altro aspetto dei token, fondamentale, ma sempre taciuto, ovvero l’essere suscettibile di pronta liquidità poiché il “possessore” può cederlo autonomamente e direttamente ad un nuovo soggetto nel mercato libero. Un token è infatti idoneo a circolare in una rete telematica senza intervento di un terzo intermediario, proprio come una criptovaluta.
È questo il vero punto di forza dei token nonché la caratteristica che più impegna il regolatore che deve tutelare i diritti dei risparmiatori/investitori. Le cripto-attività (o i token che dir si voglia) sono innanzi tutto titoli digitali soggetti a traditio virtuale attraverso la sottoscrizione con chiave privata di una transazione o con lo scambio del token fisico che la contiene, e quindi idonei a costituire atto solutorio di un’obbligazione. Sono per lo più beni fungibili con prezzo regolato da scambi frequenti sul mercato libero.
Definizione di token
Mettendo insieme gli elementi definitori delineati nei precedenti paragrafi, possiamo concludere che un token è una soluzione criptografica che consente la circolazione su rete telematica senza intermediazione di terzi di un asset digitale che incorpora o rappresenta un diritto soggettivo.
In termini più strettamente legali (anzi cripto-legali), un token è un documento in formato digitale a carattere rivale, poiché non duplicabile e non modificabile, che consente l’esercizio di un diritto soggettivo da parte del suo possessore o titolare (della chiave privata con cui il documento è cifrato).
Se il documento digitale in questione (titolo) incorpora il diritto, il token assume la natura di titolo di credito (sia al portatore che all’ordine) che consente l’esercizio di una determinata posizione giuridica soggettiva attiva ex art. 1992 ss. c.c..
Se, invece, il titolo rappresenta solo un diritto, anche per relationem ad elementi extracartolari, il token assume la natura di documento di legittimazione (se consente solo l’individuazione dell’avente diritto alla prestazione dedotta nel titolo) o di titolo improprio se consente il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione del credito (art. 2002 c.c.).
Possiamo a questo punto andare oltre la classica bipartizione fintech tra security token e utility token accennata al paragrafo 1 del presente articolo e riconoscere che poiché in un documento può essere inserita qualsiasi tipo di informazione, è allora possibile “tokenizzare” non solo diritti di credito e potestativi (esempi del paragrafo 1), ma anche un’ampia varietà di altri diritti.
Atteso infatti che gli elementi digitali possono essere di tipo ID, A e T e che un token è la rappresentazione di un diritto che “punta” verso su un elemento digitale, possiamo concludere che anche i token possono essere declinati in token di tipo ID, A e T. E non è un caso che a questi tre tipi di token corrispondano i tre tipi di diritti soggettivi: relativi, assoluti e potestativi.