Raee:sembra un’espressione misteriosa ma è solo un acronimo. Sta per Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e volendo dare una dimensione reale al problema va detto che stiamo parlando, per la sola Italia, di una questione che riguarda circa 850 mila tonnellate di materiali pericolosi e difficili da smaltire che ogni anno produce la nostra società del consumo.
Quando compriamo l’ultimo modello di smart phone o la versione più evoluta di uno schermo televisivo Full Hd non ci preoccupiamo di sapere che fine fa il nostro vecchio cellulare o il televisore al plasma che ormai ci sembrano ferrivecchi.
Non è un problema da poco, se pensiamo che i prodotti elettronici contengono sostanze altamente inquinanti che non possono essere gestite attraverso il normale ciclo di smaltimento dei rifiuti.
Proprio per questo è stato necessario definire delle regole precise per prevenire disastri ambientali. In Europa il tema è stato regolato dalla direttiva comunitaria 2002/96 che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151.
Cosa sono i Raee
Per prima cosa è utile capire bene quali sono gli strumenti ed i macchinari dei quali si occupa questa normativa. Si tratta, dice il decreto, di “apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua”. Ricadono quindi in questo ambito di applicazione, ad esempio, computer, grandi e piccoli elettrodomestici, condizionatori, luci. Un settore vasto, che produce rifiuti pari a 14 kg all’anno per abitante con ritmi di crescita del 3-4% annuo.
Attualmente il reimpiego di tali materiali si ferma ad 1,15 kg per abitante (67 mila tonnellate). Questi apparecchi, pur rappresentando un piccolo volume rispetto al complesso dei rifiuti, sono tra i più inquinanti e pericolosi per l’ambiente, essendo costituiti anche da materiali pericolosi e difficili da trattare, come cfc, cadmio e mercurio. Per questo motivo è sceso in campo il legislatore con l’obiettivo ambizioso, per la sola Italia, di eliminare 240 mila tonnellate annue di rifiuti pericolosi dalle discariche tramite recupero, reimpiego o riciclo.
Il decreto legislativo
Vediamo allora quali sono le caratteristiche principali della normativa: la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) del 2002 è stata recepita dalla legislazione italiana il 13 agosto 2005 con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Il provvedimento, composto da 20 articoli e 5 allegati, distingue i rifiuti a seconda che siano domestici o professionali ed è finalizzato a:
a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei Raee, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del Raee;
d) ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il Decreto per quanto riguarda la gestione dei Raee provenienti dai nuclei domestici ha assegnato ruoli, oneri e competenze a tutti i soggetti interessati in particolare:
• è attribuito ai Produttori e/importatori di Aee l’onere finanziario di gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei Raee. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una quota di Raee pari alla sua quota di mercato;
• spetta alla Distribuzione il compito di organizzare un servizio di ritiro gratuito dei Raee consegnati dai consumatori al momento del nuovo acquisto di un’analoga Aee;
• a carico degli Enti Pubblici è l’onere di mettere a disposizione dell’utenza domestica e della Distribuzione Centri di Raccolta idonei per il conferimento dei Raee;
• è in capo ai consumatori l’obbligo di conferimento dei Raee nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori all’atto di un nuovo acquisto (quando l’obbligo di ritiro da parte dei Distributori entrerà in vigore).
I decreti attuativi
Il decreto 151 del 25 luglio 2005 prevede 12 decreti attuativi; di questi, due rappresentano il cardine di tutto il nuovo sistema di gestione dei Raee: il decreto che istituisce il “Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee, il Comitato di Indirizzo ed il Centro di Coordinamento”, ed il decreto che istituisce il “Comitato di Vigilanza e Controllo”.
Il primo decreto prevede per prima cosa la creazione del “Registro dei Produttori”, predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di Vigilanza e Controllo, sulla base dei dati raccolti attraverso le Camere di Commercio. A tale Registro devono iscriversi tutti Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151. Tali soggetti devono indicare il Sistema Collettivo attraverso cui intendono adempiere agli obblighi di finanziamento dei Raee storici domestici e le quantità (in peso e pezzi) di apparecchiature annualmente immesse sul mercato, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Anche i Sistemi Collettivi devono iscriversi al Registro: le informazioni fornite dai Sistemi Collettivi saranno utilizzate per verificare quanto dichiarato dai Produttori.
Lo stesso decreto istituisce il Centro di Coordinamento e il Comitato d’Indirizzo sulla gestione dei Raee, che svolge un compito di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo monitorando l’operatività, la funzionalità logistica e l’economicità del sistema di gestione dei Raee.
Il secondo decreto istituisce il Comitato di Vigilanza e Controllo, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con compiti di monitoraggio sull’attuazione del D. Lgs. 151 e con un ruolo di riferimento per la risoluzione delle problematiche che verranno esposte da parte delle categorie interessate e del Centro di Coordinamento.
Le istituzioni
Il Decreto Legislativo 151/05, oltre a disciplinare la costituzione e il funzionamento del Centro di Coordinamento ha previsto anche la nascita di altri strumenti e soggetti istituzionali con lo scopo di vigilanza e controllo sulla gestione dei Raee.
Vediamo in sintesi quali sono:
– Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei Raee: istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Registro raccoglie i dati relativi ai quantitativi di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Aee) immesse sul mercato. L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i Produttori di Aee ad uso domestico.
– Comitato di Vigilanza e Controllo. Il comitato gestisce il Registro Nazionale dei Produttori di Aee, con l’obiettivo di monitorare quantitativi e volumi dei Raee in circolazione e definire le quote di mercato dei Sistemi Collettivi.
Il Comitato vigila, inoltre, sulla corretta applicazione della normativa in materia di gestione dei Raee ed elabora i dati relativi agli obiettivi di recupero.
– Comitato d’Indirizzo sulla gestione dei Raee: istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Registro raccoglie i dati relativi ai quantitativi di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Aee) immesse sul mercato, ha il compito di supportare il Comitato di Vigilanza e Controllo, monitorare l’operatività e l’economicità del Sistema di gestione Raee.
La situazione attuale in Italia
Entrato in vigore nel novembre 2007, il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche sta lentamente andando a regime. Dal Rapporto Annuale emesso nel 2009 risulta che i 2785 centri di raccolta italiani sono così distribuiti: 2130 al Nord Italia, 308 al Centro e 347 nel Sud e nelle Isole. A livello regionale esistono significative differenze quanto a numero dei centri di raccolta attivati: al sud al primo posto è la Campania, con 113 centri di raccolta. Seguono la Puglia (77 centri) e la Sardegna (60). In coda il Molise con 14, mentre la Basilicata ne ha 22 e la Sicilia 28. Nel Centro Italia primeggia la Toscana, con 91 centri di raccolta (che funzionano a pieno ritmo, considerato che la quantità di Raee raccolti dalla Toscana, 4.791 tonnellate, è superiore a quella di diverse regioni del Nord Italia assai meglio servite). Seguono il Lazio, con 81 centri di raccolta, l’Umbria e le Marche. Ultimo l’Abruzzo, con 13 centri di raccolta. Nel Nord primeggiano i 711 centri di raccolta della Lombardia, seguiti dai 352 dell’Emilia Romagna, i 414 del Veneto, i 236 del Piemonte e i 187 del Friuli Venezia Giulia.
* Avvocato in Milano – Professore di Diritto della sicurezza alimentare presso l’Università di Parma
Cosa fare con i Raee
Questa tabella spiega in sintesi cosa fare con i vari tipi di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ( Raee domestici e Raee professionali) a seconda che siano relativi a prodotti immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2009 (raee storici) o dopo tale data (Raee nuovi)
Raee domestici
Rifiuti provenienti da nuclei domestici o analoghi per natura e quantità
• Responsabilità collettiva: obbligo di adesione ad un sistema collettivo
• Quota di responsabilità: quota di mercato
• Nessuna garanzia da versare
• Responsabilità individuale: ogni produttore tratta i propri rifiuti
• Necessità di versare garanzie
• Inapplicabile senza un sistema affidabile ed economico di identificazione dei produttori
Raee professionali
Rifiuti prodotti dalle attività amministrative o economiche differenti dai Raee domestici
• Gestione individuale o collettiva
• Il produttore è obbligato al ritiro dei Raee solo quando vende una apparecchiature elettriche ed elettroniche equivalente
in sostituzione
• Gestione individuale o collettiva
• Il produttore è obbligato al ritiro dei raee anche se non vende una apparecchiature elettriche ed elettroniche equivalente in sostituzione
In pratica per i Raee storici provenienti da nuclei domestici le attività di:
• Ritiro dei Raee dai centri di raccolta comunali
• Trasporto dei Raee a centri di trattamento idonei
• Trattamento dei Raee nel pieno rispetto delle normative ambientali e massimizzando il recupero dei materiali non sono più a carico degli enti locali, ma sono gestite dai produttori di apparecchiature elettriche e elettroniche mediante sistemi collettivi di smaltimento
• Restano invece di competenza degli enti locali la gestione dei centri di raccolta e la “relazione” con il cittadino (eventuale servizio a domicilio, fasce orarie di apertura dei centri di raccolta ecc.)
• Ciascun sistema collettivo dovrà farsi carico di una quota di Raee pari alla quota di mercato dei propri produttori
• Non contano i singoli brand, ma solo le quote di mercato