Approfondimenti

La validità giuridica della firma apposta su tablet

Affinché la firma elettronica possa considerarsi “avanzata”, e così acquisire valore legale, deve rispondere a determinate caratteristiche di sicurezza. Considerato il quadro normativo attuale, è necessario accertare caso per caso se la firma su tablet può avere la medesima efficacia probatoria di quella scritta

Pubblicato il 09 Nov 2012

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Si parla sempre più spesso di firme apposte su tablet e di firme
elettroniche avanzate. Tuttavia alla crescente diffusione di
questi particolari meccanismi di firma elettronica non
corrisponde un’adeguata conoscenza degli effetti giuridici
connessi al loro uso. Diverse, infatti, le domande che la
tematica suscita.

La firma apposta su tablet, di per sè considerata, è
una firma elettronica
, il cui valore probatorio, secondo
quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale,
è liberamente valutabile in giudizio.

Può, dunque, la firma apposta su tablet
essere considerata firma elettronica avanzata?
Dipende.
Si potrebbe, attraverso una formula di sintesi, affermare che la
“firma elettronica avanzata” è una firma elettronica
con alcune caratteristiche di sicurezza.

Diversamente dalla firma elettronica qualificata e dalla firma
digitale, la definizione di firma elettronica avanzata non
comporta l’uso necessario di una determinata tecnologia.
Alla definizione di firma elettronica avanzata contenuta nel
Codice dell’amministrazione digitale si affiancherà quella
contenuta nelle emanande “Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
avanzate, firme elettroniche qualificate, firme elettroniche
digitali e validazione temporale dei documenti informatici”
di DigitPA, secondo cui le soluzioni di firma elettronica
avanzata devono garantire:

A. l’identificazione del firmatario del documento;

B. la connessione univoca della firma al firmatario;

C. il controllo esclusivo del firmatario del sistema di
generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici
eventualmente utilizzati per la generazione della firma;

D. la possibilità di verificare che l’oggetto della
sottoscrizione non abbia subito modifiche dopo
l’apposizione della firma;

E. la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di
quanto sottoscritto;

F. l’individuazione del soggetto che ha erogato la
soluzione di firma elettronica avanzata;

G. l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della
sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello
stesso rappresentati.

Considerato il quadro normativo, non si può, quindi, fornire una
risposta univoca al quesito se la firma apposta tramite tablet
sia firma elettronica avanzata e come tale avente la medesima
efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta.

La firma elettronica avanzata è un processo rispetto a cui è
necessario accertare, caso dopo caso, se soddisfa i requisiti
indicati dalla norma, quali le caratteristiche del sistema di
apposizione della firma, le modalità attraverso cui
l’utente appone la firma, le modalità di memorizzazione
dei parametri biometrici della firma, la possibilità di
verificare che il documento non abbia subito alterazioni dopo
l’apposizione della firma e la possibilità per il
firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto.

Se la firma apposta su tablet soddisfa questi requisiti, allora
siamo di fronte ad una firma elettronica avanzata.

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