Con una sentenza, ormai nota, dell’8 novembre 2007,
la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che in ambito
comunitario “l’obbligo di apporre
sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il
contrassegno “Siae” in vista della
loro commercializzazione” non può essere
fatto valere nei confronti di un privato. La
motivazione di tale decisione risiede nel fatto che tale
obbligo è stato considerato una
“regola
tecnica” che, come
tale, per poter essere opposta ai privati, avrebbe dovuto
essere notificata alla Commissione in forza della
Direttiva europea del 28 marzo 1983, 83/1397CEE,
successivamente modificata dalle Direttive 98/34 CE e 98/48 CE.
Notifica che non è mai avvenuta.
In sintesi, la regola tecnica consisterebbe
in una prescrizione applicabile ad un determinato prodotto, la
cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione del
prodotto stesso in uno Stato membro. Le Direttive CE, di cui
sopra, hanno istituito una procedura di informazione alla quale
ciascuno Stato membro deve attenersi, al fine di permettere
alla Commissione di verificare che dette regole tecniche non
costituiscano ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Essendo stata accertata, nel corso del procedimento, la mancata
notifica da parte del Governo italiano di tale regola tecnica,
la stessa e l’obbligo normativo della quale essa è
estrinsecazione risultano non applicabili ai privati.
In particolare, la Corte ha ritenuto che l’aver
incluso nuovi supporti, quali i CD, nell’ambito
dell’obbligo di apposizione del contrassegno Siae –
previsto per la prima volta nel regolamento per
l’esecuzione della legge sul diritto d’autore (RD
1369/41) limitatamente alle opere stampate – abbia
costituito una modifica rilevante ad una regola tecnica, in
quanto atta ad alterarne il campo di applicazione e, come tale,
soggetta all’obbligo di comunicazione.
Nello specifico, non è stata accolta la tesi del Governo
italiano e di Siae secondo la quale l’inclusione di nuovi
supporti, quali i CD, nell’ambito dell’obbligo di
apposizione del contrassegno Siae, sebbene introdotta
successivamente all’entrata in vigore della Direttiva CEE
del 1983 e quindi soggetta alle norme ivi previste, abbia
costituito un mero adeguamento al progresso tecnologico
dell’obbligo previsto nel 1941 per le opere a stampa,
senza, pertanto, far sorgere alcun obbligo di notifica alla
Commissione. Dalla non applicabilità ai privati
dell’obbligo di apporre il contrassegno Siae ai CD (nel
caso di specie quelli aventi ad oggetto opere figurative), la
Corte fa discendere la facoltà per i privati di avvalersi di
tale inapplicabilità “dinanzi al
giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola
nazionale che non sia stata notificata conformemente alla
direttiva 98/34”. Vediamo ora come i
giudici italiani hanno interpretato tale importante
decisione.
Vi è stata una prima sentenza di merito, nel mese di
gennaio 2008, emessa dalla V sezione penale del Tribunale di
Palermo che ha limitato la disapplicazione dell’obbligo
di apposizione del contrassegno Siae ai soli CD contenenti
opere figurative. A seguito di tale decisione, Siae, con
comunicato del 11 aprile 2008, ha espresso la propria posizione
sulla vicenda, sostenendo che l’obbligo di apposizione
del contrassegno Siae rimarrebbe “per CD
o DVD contenenti brani musicali, film o giochi per play
station”. Tale tesi è stata smentita
dall’orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione penale con tre diverse sentenze emesse tutte in data
12 febbraio e depositate in data 2 aprile 2008. La Cassazione
ritiene, infatti, che ancorché il caso di specie esaminato
dalla Corte di Giustizia avesse per oggetto la detenzione di
CD, privi del contrassegno SIAE, contenenti opere di arti
figurative, le conclusioni della Corte di Giustizia
“incidano su tutte le disposizioni
normative che hanno introdotto la necessità del timbro Siae
per le varie tipologie di supporto”,
determinando, in sostanza, l’obbligo per i giudici
italiani di disapplicare – sino a quando non sarà
perfezionata la procedura di notifica – le norme che
prevedono l’obbligo di apporre sui supporti non cartacei
il contrassegno Siae per la loro commercializzazione.
Al momento, quindi, non possono trovare applicazione gli
artt. 171, bis comma 1 e 2 e 171, ter
comma 1, lett. d) della Legge del Diritto d’Autore,
che prevedono, come reato, la mancata apposizione del
contrassegno Siae. È bene, tuttavia, tenere presente che la
sentenza della Corte di Giustizia non ha inciso sulla tutela
del diritto d’autore e, pertanto, rimane vietata
qualsiasi attività che costituisca abusiva diffusione,
riproduzione o contraffazione di opere dell’ingegno. In
particolare, la Corte di Cassazione evidenzia come
“l’inesistenza del contrassegno
continua a mantenere valenza indiziaria della illecita
riproduzione, ma non è elemento di tale significatività e
univocità da sorreggere da solo, in carenza di altre
emergenze, la conclusione in ordine alla abusiva o illecita
riproduzione dell’opere
protetta”. Con comunicato del 18 aprile
2008, Siae ha commentato le decisioni della Corte di
Cassazione, evidenziando che, sebbene il principio espresso
dalla Corte di Giustizia europea sia stato interpretato nella
sua “massima estensione”, il
contrassegno Siae rimane “una garanzia
utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità
dei prodotti”. A distanza di pochi
giorni, Siae ha, altresì, dato notizia dell’avvio da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico della notifica
alla Commissione europea della normativa in tema di
contrassegno Siae. Bisognerà, dunque, attendere l’esito
della procedura di informazione, per sapere se la Commissione
europea ritiene l’apposizione del contrassegno Siae
compatibile o meno con il principio della libera circolazione
della merce.