A partire dall’anno 2008 il sistema DVB-H (Digital
Video Broadcast – Handheld) trova la sua prima
collocazione giuridica ufficiale. Dal 1° gennaio 2008,
infatti, (ancorché con “copertura” retroattiva) è
entrato in vigore un accordo tra H3G S.p.A. e SCF (Società
Consortile Fonografici), ovvero l’organismo di collecting
deputato alla raccolta dei diritti connessi per conto dei
produttori fonografici, relativo all’inserimento del
repertorio tutelato da SCF nel palinsesto di 3 Italia.
L’accordo consente alla Telco di:
• comunicare al pubblico tale repertorio attraverso la
trasmissione di contenuti autoprodotti o la ritrasmissione,
parziale e/o totale di programmi televisivi e radiofonici di
terzi;
• autorizzare soggetti terzi alla ri-trasmissione
delle proprie emissioni, ricevibili mediante un terminale
telefonico mobile;
• mettere a disposizione del pubblico, via internet in
modalità Simulcast, il repertorio tutelato.
La licenza ha natura sperimentale, tra l’altro, per
via di alcune aree di incertezza interpretativa che si sono
manifestate (quali la duplicazione di un obbligo di pagamento
della piattaforma ri-distributrice, nei casi in cui tale
attività avvenga in modo simultaneo ed invariato rispetto alla
distribuzione principale), allo stato non completamente
risolvibili, ma saggiamente rinviate ad un successivo
approfondimento. Le applicazioni consentite dalle molteplici
tecnologie che insistono sulla telefonia mobile sono sovente
fonte di difficoltà per chi è poi chiamato a codificare i
rapporti giuridici che da esse scaturiscono. La
mancanza di un unico testo organico in grado di “stare al
passo” con l’evoluzione
tecnologica affina gli sforzi
creativi degli operatori, avviando così un confronto dinamico
e finalmente costruttivo.
Nonostante si tratti di una licenza sperimentale per
diritti connessi, o meglio utilizzazioni secondarie (senza
voler togliere alcuna dignità alle stesse), e dunque di
portata più contenuta rispetto al Diritto d’Autore la
cui gestione spetta a SIAE, la natura dell’accordo assume
un valore simbolico non trascurabile. Al di là della
necessità giuridica di regolarizzare la posizione della prima
emittente DVB-H italiana con le corrispondenti società di
collecting, la licenza conferma una progressiva consapevolezza
degli operatori del settore, forse non ancora completa, ma
finalmente avviata verso un’indispensabile maturità nei
rapporti con gli organismi di tutela e gestione dei diritti
oggetto di sfruttamento digitale/telefonico. Sarebbe forse
auspicabile, in un prossimo futuro, che il solo termine
gestione connotasse i suddetti rapporti: troppo spesso in
passato la contrapposizione tra operatori ed aventi diritto,
sia in termini giuridici che economici, ha generato incertezza,
confusione ed, in ultima analisi, nocumento a tutti i player
del settore, con l’immancabile ricaduta sugli
utilizzatori finali, sempre meno consapevoli delle implicazioni
giuridiche retrostanti e conseguente formazione del prezzo dei
servizi acquistati. L’evoluzione del mercato dei
contenuti fruibili attraverso la telefonia mobile, qualsivoglia
sia la tecnologia adottata, impone un’indispensabile
collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella catena del
valore affinché l’exploitation degli stessi (in
particolare quelli protetti) contribuisca ad alleviare
la crisi, oramai irreversibile, nei settori tradizionali della
distribuzione. Questa licenza, ed auspicabilmente
tutte quelle che seguiranno in futuro, deve assumere il
significato di strumento di reale collaborazione tra le parti,
e non solo il risultato di una mediazione tra interessi
contrapposti, troppo spesso insoddisfacente per tutti.