Per emettere fattura elettronica in modo corretto, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, è necessario inserire anche il codice destinatario fattura, che è composto da un valore alfanumerico di 7 cifre. Questo rappresenta l’indirizzo telematico utilizzato poi dallo Sdi -Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate – attribuito all’operatore economico.
Si tratta però di un dato non obbligatorio ai fini IVA e questo rappresentava (come segnalato da Confindustria) un problema per le aziende emittenti costrette a spendere tempo e risorse per reperirlo.
Per non complicare e rallentare le procedure di fatturazione elettronica delle aziende, è stato dunque deciso dall’amministrazione finanziaria di consentire al fornitore di emettere fattura elettronica anche se non dispone dello Sdi o codice destinatario.
Che cosa usare se non si dispone del codice destinatario
Come emettere fattura elettronica in modo tempestivo e non rallentare i processi amministrativi, quindi, in questi casi? La legge dice che il fornitore può compilare tutti i campi obbligatori ai fini IVA e inserire, nel campo del codice destinatario fattura, il codice convenzionale di 7 zeri: “0000000”.
La fattura elettronica sarà così a disposizione del destinatario, che potrà consultarla dalla propria area privata, senza impedire al fornitore di adempiere alla corretta emissione.
Anche il campo “PEC destinatario” si compila con il fine di registrare giorno e ora di invio. Ma qualora non sia disponibile la mail certificata, lo si lascia libero.
È importante ricordare che questo codice convenzionale a 7 zeri si usa per emissioni di fattura fiscale nei confronti di consumatori finali (B2C). A quest’ultimo proposito il codice convenzionale si mette nel campo “CodiceFiscale” il codice fiscale del proprio cliente.
Tale procedura è valida, anche se sono emesse fatture elettroniche nei confronti di soggetti che applicano regimi speciali IVA (regime di vantaggio, regime forfettario o regime speciale per i produttori agricoli). In questi casi viene si utilizza dunque il codice convenzionale 7 zeri. Inoltre, colui che si occupa di emettere fattura elettronica deve compilare il “Codice destinatario” con i 7 zeri quando i destinatari applicano il sistema di posta certificata. L’indirizzo in questo caso si inserisce nel campo “PECDestinatario”.
Dichiarare la fattura inviata: non è un obbligo
Non esiste un vincolo normativo che obblighi l’emittente a dare comunicazione al destinatario della fattura elettronica inviata tramite altri canali analogici o digitali, ma questa comunicazione è consigliabile, sia per facilitare il processo di fatturazione elettronica sia per assicurarsi che il destinatario sia formalmente informato dell’esistenza del debito nei confronti del proprio fornitore e, naturalmente, poter consentire a quest’ultimo di ottenere il pagamento dell’operazione oggetto di fatturazione.
E questo vale naturalmente anche per tutti gli esempi riportati qui sopra in merito alle fatture elettroniche emesse senza codici destinatario fattura, per cui ugualmente, è utile che sia comunicato al cliente l’invio elettronico del documento.