Nel contesto del provvedimento attuativo emanato a fine aprile in merito all’obbligo di fatturazione elettronica obbligatoria B2B che sarà in vigore dal 1 gennaio 2019, in cui sono fornite specifiche tecniche e chiarimenti applicativi, è stata introdotta la possibilità di utilizzare il “flusso semplificato” (già previsto per la fatturazione elettronica verso la PA) nei casi in cui il canale di invio sia unico e identico a quello di ricezione.
Più nello specifico, nel provvedimento è descritta una procedura di trasmissione e ricezione della fattura elettronica più immediata che è così costituita: dopo la ricezione e i controlli dei file, se i controlli non sono superati il Sdi-Sistema di interscambio invia al soggetto trasmittente la ricevuta di scarto; se invece l’esito del controllo è positivo, il Sdi manda la ricevuta di consegna senza trasmettere il file fattura.
Poter sfruttare la procedura di flusso semplificato presuppone però le seguenti condizioni:
- il cessionario/committente deve aver registrato “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file;
- “l’indirizzo telematico” deve essere uno dei canali che richiedono accreditamento (web-service o FTP) e non può essere una casella di Posta Elettronica Certificata;
- il file fattura perviene al SdI attraverso il medesimo canale corrispondente “all’indirizzo telematico”;
- in fase di accreditamento, il soggetto deve indicare che intende utilizzare anche il flusso semplificato.