Sono quasi terminati i primi sei mesi di moratoria che il legislatore aveva concesso dall’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione elettronica tra privati per far si che le aziende si abituassero al nuovo regime. Dal 1 luglio 2019 i titolari di partita Iva dovranno rispettare i termini di emissione della fattura elettronica: inizialmente era stato indicato di mandare il documento allo SdI-Sistema di interscambio entro i dieci giorni successivi all’operazione commerciale, ora, in base a un recente emendamento al decreto Crescita, tale termine è passato ai 12 giorni seguenti.
Un’altra novità che entrerà in vigore dal 1 luglio riguarda, invece, l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico da parte di commercianti e punti vendita che realizzano un giro d’affari superiore a 400mila euro.
Termini di emissione della fattura elettronica e sanzioni, cosa fare per non incorrere nel rischio di pagare la multa
La legge indica una sanzione amministrativa compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile che non viene correttamente documentato o registrato. Fino alla fine di giugno 2019 si è concesso di sfuggire a tale sanzione se si provvedeva a fare fattura elettronica entro il termine di liquidazione dell’imposta, altrimenti comunque si è avuta una riduzione del 20% della multa se la liquidazione avveniva nel periodo successivo. Oggi tutto questo non è più possibile. Un’unica eccezione a queste tempistiche resta ancora legittima fino al 30 settembre 2019 ed è relativa ai contribuenti con liquidazione IVA mensile.
Emissione della fattura elettronica differita
Si ricorda che, anche in seguito all’obbligo di fatturazione digitale, è rimasta valida la possibilità di ricorrere all’emissione di fattura elettronica differita che consente di inviare le fatture entro il 15 del mese successivo alla cessione di beni o alla prestazioni di servizi. Ciò significa che le aziende possono quindi continuare a preparare un documento di trasporto oppure un altro documento che accompagni la merce (esso deve descrivere l’operazione, riportare la data in cui è stata effettuata e i riferimenti delle parti contraenti) e datare la fattura secondo i giorni previsti successivi (facendo riferimento al documento redatto di cui si è detto), liquidando però l’Iva nel mese in cui è avvenuta l’operazione commerciale.
Dal 1 luglio 2019 in poi, e qui vi è perciò un’ulteriore modifica allo stato attuale delle cose, se il mese di emissione è diverso da quello della cessione di beni o servizi, è necessario indicarlo nel campo specifico “data in cui è effettuata la cessione di beni”.
A seguito di questa possibilità, per evitare complicazioni relative alla consequenzialità di data delle fatture emesse dall’organizzazione nel suo complesso, il legislatore ha deciso che le fatture stesse devono essere emesse in ordine numerico progressivo, ma non necessariamente in ordine successivo di data.
Va da sé che è consigliabile che la fattura elettronica arrivi al destinatario nei tempi necessari affinché egli possa esercitare il diritto alla detrazione (ovvero qualche giorno prima del 16 del mese) e per le operazioni di fine anno, naturalmente, entro la fine di dicembre.