Nel corso del processo di fatturazione elettronica, una volta superati i controlli formali, il SdI-Sistema di interscambio, recapita al destinatario la fattura elettronica e trasmette all’emittente una “ricevuta di consegna” con la data del recapito al destinatario. Diversamente, nei casi in cui la fattura elettronica non può essere recapitata, il fornitore riceve dal SdI una comunicazione che riporta la data di “messa a disposizione” della fattura elettronica al destinatario.
Per l’emittente, le due comunicazioni rappresentano la prova della corretta emissione della fattura elettronica che si concretizza il giorno della data indicata in fattura.
Per il destinatario, la data di ricezione della fattura assume grande rilievo ai fini IVA, poiché determina la decorrenza dei termini per poter esercitare il diritto alla detrazione. A tale proposito, i momenti in cui una fattura elettronica si considera ricevuta ai fini IVA sono distinti a seconda del canale telematico attivato per la ricezione:
- se il soggetto riceve la fattura tramite PEC deve fare riferimento alla data indicata nella ricevuta di consegna inviata al Sdi dal gestore della PEC;
- se è utilizzato il servizio SdiCoop ci si deve riferire alla data presente all’interno della response del servizio esposto dal soggetto ricevente;
- se la e-fattura arriva tramite il servizio SdiFtp si deve tenere presente la data in termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard Utc;
- nel caso la fattura sia “messa a disposizione” (per impossibilità di consegna) il destinatario dovrà riferirsi alla data in cui si prende visione della fattura nell’area autenticata del sito istituzionale.